- Per prima cosa, motivazioni di tipo organizzativo:
"... va rilevato che la richiesta di trasferimento in base alla normativa suindicata non configura un diritto incondizionato del richiedente: la p.a. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un proprio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, quando le condizioni personali e familiari dello stesso recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione.
"Il c.d. "diritto al trasferimento" è quindi rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione: che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile e che vi sia l'assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione; ne discende che, quand'anche il requisito della vacanza e della disponibilità risulti soddisfatto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione".
- Altro motivo: valutazione delle condizioni soggettive:
Vanno valutate " da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative e dall'altro l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un suo uso strumentale". In partcolare "il fatto che la madre dell'istante risulti assistita da altri familiari, ben può costituire circostanza di fatto suscettibile di apprezzamento da parte dell'Amministrazione nella complessiva ponderazione degli interessi da comporre, pur dopo la ricordata riforma del 2010 che ha eliminato la previsione dei presupposti della continuità ed esclusività dell'assistenza".
In sintesi:
er assistere un familiare riconosciuto affetto da handicap grave (comma 3 art. 3 L 104/92) non e' piu' richiesto il requisito della convivenza (L. 8/3/2000 n. 53). Inoltre le modifiche apportate dalla L 183/2010 aveva eliminato il requisito della continuita' e della esclusivita' richiesti a coloro che prestavano assistenza.
Tali requisiti, pertanto, come deciso dal CdS, non possono più essere pretesi dalla Pubblica Amministrazione come presupposto per la concessione dei benefici di cui all' art. 33, tuttavia la P.A. puo' tenere in debito conto la circostanza di di fatto che il disabile risulti assistito da altri familiari, e puo' quindi respingere, se l' organizzazione del servizio lo richiede, la richiesata di trasferimento
Daniele Zamperini