Avvicinamento per assistenza inabile puo' essere respinto se superfluo
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Nel caso di una persona affetta da handicap grave, qualora sia assistita da familiari in loco,  la richiesta di trasferimento per avvicinamento proposta da altro familiare puo' essere respinta (Consiglio di Stato sez IV sentenza n. 04200/2014)
Daniele Zamperini



L' amministrazione penitenziaria aveva respinto la richiesta di trasferimento di un suo dipendente presso altra casa circondariale, piu' vicina alla persona da assistere. D' altra parte tale persona risultava essere gia' assisteita da familiri in loco.
Il dipendente aveva presentato ricorso al TAR, respinto.
La cosa era finita al Consiglio di Stato, che respingeva ancora la richiesta per diversi motivi::

- Per prima cosa, motivazioni di tipo organizzativo:
"... va rilevato che la richiesta di trasferimento in base alla normativa suindicata non configura un diritto incondizionato del richiedente: la p.a.  può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un proprio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, quando le condizioni personali e familiari dello stesso recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione.

"Il c.d. "diritto al trasferimento" è quindi rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione: che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile e che vi sia l'assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione; ne discende che, quand'anche il requisito della vacanza e della disponibilità risulti soddisfatto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione".

- Altro motivo: valutazione delle condizioni soggettive:
Vanno valutate " da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative e dall'altro l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un suo uso strumentale". In partcolare "il fatto che la madre dell'istante risulti assistita da altri familiari, ben può costituire circostanza di fatto suscettibile di apprezzamento da parte dell'Amministrazione nella complessiva ponderazione degli interessi da comporre, pur dopo la ricordata riforma del 2010 che ha eliminato la previsione dei presupposti della continuità ed esclusività dell'assistenza".

In sintesi:
 er assistere un familiare riconosciuto affetto da handicap grave (comma 3 art. 3 L 104/92) non e' piu' richiesto il requisito della convivenza (L. 8/3/2000 n. 53). Inoltre le modifiche apportate dalla L 183/2010 aveva eliminato il requisito della continuita' e della esclusivita' richiesti a coloro che prestavano assistenza.

Tali requisiti, pertanto, come deciso dal CdS,  non possono più essere pretesi dalla Pubblica Amministrazione  come presupposto per la concessione dei benefici di cui all' art. 33, tuttavia la P.A. puo' tenere in debito conto la circostanza di di fatto che il disabile  risulti assistito da altri familiari, e puo' quindi respingere, se l' organizzazione del servizio lo richiede, la richiesata di trasferimento

Daniele Zamperini






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