Modificate (per fortuna) alcune norme fiscali
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Modificate alcune norme restrittive sui conti correnti, sui pagamenti con mezzi "tracciabili", sui registri da tenere per i lavoratori autonomi.
Queste modifiche agevolano molto il professionista, anche perche' la Giurisprudenza aveva iniziato a tenere un atteggiamento estremamente rigoroso.

E' stato pubblicato il D.L. 25.06.2008, n. 112, pubblicato in G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152.
Alcune norme importanti sono state modificate. Importante l' abolizione delle norme restrittive su conti correnti, assegni, pagamenti a professionisti ecc.

- A decorrere dal 25.06.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati alla tenuta di uno o più conti correnti sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali.
- Inoltre, tali soggetti non dovranno più incassare i compensi  esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

- Con l’abrogazione dell’art. 8-bis, c. 4-bis del D.P.R. n. 332/1998 è soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori; ciò vale a decorrere dagli elenchi relativi all’anno 2008.

- Contestualmente è abrogato anche il c. 6 del citato art. 8-bis, riguardante le sanzioni per l’omessa, l’incompleta e la non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

- Tale soppressione si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi presentati nel 2007 (relativi all’anno 2006) e nel 2008 (relativi all’anno 2007).


Queste modifiche appaiono oltremodo opportune, in quanto la magistratura stava assumendo un atteggiamento estremamente rigoroso.

Il conto bancario "professionale" del professionista, come e' noto, poteva essere utilizzato, con la precedente normativa, per uso "promiscuo" e poteva essere anche cointestato (per esempio alla moglie). La Cassazione, sez. Tributaria, sent   14847/2008, ha stabilito che tutte le somme ivi versate vanno considerate prodotte dall' attività di lavoro autonomo salvo prova contraria, in quanto vige una presunzione legale  posta a carico del contribuente dall'art. 32, d.P.R. 600/1973.

"In tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973, (ha specificato la Corte) i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un
professionista consentono, in virtù della presunzione legale contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività e che pertanto, in relazione alla suddetta presunzione concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell'onere della prova, per cui [.], deve ritenersi che l'amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria e spetta al contribuente fornire adeguata e specifica prova contraria".
La prova contraria, pero' deve essere circostanziata e non può basarsi su semplici affermazioni che sostengano che sul conto corrente confluiscano anche somme di pertinenza di terzi, ma deve essere presentata la prova analitica della sua attività di maneggio di denaro altrui per ogni singola movimentazione del conto.

E' intuitiva la difficolta', per chi abbia un conto promiscuo o cointestato, documentare scrupolosamente e in modo accettabile dal fisco ogni singolo movimento ivi comprese le regalie intrafamiliari. L' obbligo di ricevere pagamenti (anche se regolarmente riportati sui registri delle entrate) tramite mezzi "tracciabili", e di farli poi transitare obbligatoriamente sul conto bancario comportava poi perdite di tempo, giri inutili e diversi problemi con i soggetti (anziani, stranieri, o semplicemente "furbi" ) non usi a questi mezzi di transazione.

L' abolizione di questi obblighi comporta quindi un alleggerimento notevole del carico burocratico e dei rischi di errore. 
DZ - OP





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