E' forte la tentazione di dare un' occhiata al cellulare del partner, com si vede fare in tanti telefilm. Naturalmente se e' fatto senza malizia non c'e' problema, ma farlo con prepotenza per esercitare un controllo sul partenr, integra il reato di cui all’art. 628 c.p (rapina)
(Cass. Penle sez II n. 11467/2015)
Daniele Zamperini
I fatti:
un uomo si impadroni'
con la forza del cellulare della ex allo scopo di evidenziare presso il padre
di lei una serie di messaggi ricevuti dal sospetto amante.
L' uomo sostenne
davanti ai giudici di averlo fatto per uno scopo essenzialmente
"morale" di autogiustificazione verso il padre di lei, e non per
ottenere un profitto ingiusto (quello che generalmente e' richiesto dall' art.
628 c.p.)
La Cassazione pero'
rigettava l' argomentazione ribadendo che per configurarsi il reato di rapina
non occorre che lo scopo sia quello di procurare a se' o ad altri un profitto
di natura economica, ma “..il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità,
anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si
riprometta di ritrarre dalla propria azione, purché questa sia attuata
impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene.”
Veniva riconosciuta
anche la violazione della liberta' di autodeterminazione della sfera sessuale
della donna, che“comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e
di porvi termine” nonche' il diritto alla riservatezza.
“L'instaurazione di
una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà
e rientra nel diritto inviolabile all'autodeterminazione fondato sull'art. 2
della Costituzione.”
Le azioni dell' uomo
sono comunque confermate come antigiuridiche, e l' uomo veniva condannato per
rapina.
Daniele Zamperini