Il primario che in servizio esercita la libera professione truffa lo Stato
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




La Cassazione conferma la sussistenza del reato di truffa aggravata per un sanitario ospedaliero che esercitava la libera professione durante l' orario di servizio.
(Cass. 6280/2017).


I fatti: un primario ORL effettuava attivita' libero-professionale assentandosi dall' Ospedale durante l' orario di servizio senza timbrare il cartellino di uscita.
Chiamato in giudizio, il GIP emetteva un provvedimento di non luogo a procedere, ritendo scusabile il comportamento del sanitario per mancanza di dolo " perché l'Asl era conoscenza del fatto che lo stesso svolgeva attività libero professionale durante l'orario di servizio".al punto che le prenotazioni passavano attraverso la struttura stessa ospedaliera, considerando inoltre che l' imputato vantava un monte ore eccedenti l'orario di lavoro accumulato negli anni".


La ASL non concordava con questa impostazione e ricorreva alla Cassazione che annullava il provvedimento assolutorio del GIP. 
Si ravvisa, secondo la Corte "un errore di impostazione logico giuridica reso evidente dalla circostanza che il provvedimento impugnato pur partendo dal presupposto che dal punto di vista oggettivo la truffa risultava integrata, così come contestata, avendo la Asl pagato prestazioni non dovute, ha affermato l'assenza dell'elemento soggettivo sul presupposto, che le prenotazioni effettuate extramoenia erano comunicate all'azienda sanitaria che quindi avrebbe dovuto sapere che l'imputato svolgeva attività libero professionale durante l'orario di lavoro" con la conseguenza dell'esclusione del dolo nell'indurre l'azienda in errore nel provvedere ai pagamenti.

Tuttavia non poteva non rilevarsi una serie di altri elementi di cui non si era tenuto conto: la totale assenza di controlli, la mancata trasmissione di report giornalieri e le asimmetrie informative tra i diversi uffici, un diverso conteggio delle ore in eccedenza, il comportamento del prevenuto in sede disciplinare. "Tutti elementi che potevano essere oggetto di un approfondimento dibattimentale anche attraverso l'esame dei numerosi testi ed in grado di incidere sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato". 

La sentenza assolutoria veniva percio' annullata e gli atti venivano rinviati per un nuovo processo.

Daniele Zamperini
Guido Zamperini







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