Il "succhiotto" sul collo costituisce violenza sessuale
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




Non si tratta di semplice gesto di affetto, ma di un consapevole marchio di possesso, ed esprime carica erotica e sessuale (Cass. III pen. n. 47265/2016)


Un uomo e' stato condannato a 6 anni e 2 mesi per violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni dell' amante.
Venivano contestate diverse condotte (palpeggianti sul seno e sulla zona pubica, rapporto sessuale) tra cui il fatto di aver lasciato un "succhiotto" alla donna con l'intenzione precisa di "marchiarla" in modo visibile "a chiunque fosse interessato ad una relazione con lei". 

A sua difesa l' uomo sosteneva che il segno non aveva riguardato zone erogene e dunque non poteva essere interpretato come atto di natura sessuale.

La Cassazione ha contestato questa tesi: la natura sessuale dell'atto preesiste alla volontà dell'agente in quanto "appartiene all'elaborazione scientifica ma è anche espressione della cultura di una determinata comunità in un determinato", di cui l' imputato e' consapevole.
Inoltre, va escluso che l'atto sessuale venga circoscritto ai soli "toccamenti delle zone (immediatamente) erogene del corpo, con esclusione di tutte le altre".

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto evidente che il succhiotto sul collo della donna avesse natura sessuale, trattandosi di un atto, comunemente definito "morso d'amore (per la carica di passionalità e ardore che lo caratterizza)  che  consiste in un livido causato dalla suzione con le labbra di una parte dell'epidermide o da un bacio molto aggressivo" e che non si sostanzia in un mero "toccamento" delle labbra ma necessita di un'attività "prolungata" sul corpo che, per la sua durata e intensità, esprime senz'altro "quella carica erotica che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta". 
L' imputato aveva pienamente colto l' aspetto "sessuale" del gesto avendone fatto strumento di "una riaffermata (e malintesa) signoria sulla donna con un simbolo (il livido lasciato sul collo) che vuol significare un'intimità sessuale esattamente percepibile e percepita come tale dai consociati senza necessità di ulteriori specificazioni". 
Il ricorso veniva rigettato e la condanna confermata.

Commento: 
e' frequente che, nel corso di "giochi d' amore" pienamente consensuali possano rimanere sul corpo del partner segni che potrebbero essere oggetto di difformi interpretazioni, addirittura di violenza. E' importante esserne consapevoli perche' puo' essere molto difficile dimostrarne l' innocenza e la consensualita'...

Daniele Zamperini







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