La ricevuta di fax alla Pubblica Amministrazione fa fede
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


 I documenti trasmessi via fax si presumono giunti al destinatario se il rapporto di trasmissione indica che il loro invio è avvenuto regolarmente. Tale ricevuta fa fede fino a prova contraria (TAR Lazio, Sez. III bis, Sentenza n. 5113/2008)

Una società si era vista respingere la richiesta di un finanziamento da altra società in quanto quest’ ultima dichiarava di non aver mai ricevuto alcuni documenti che invece la richiedente dichiarava di aver inviato per fax.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso, in base al disposto dell'art. 45, comma 1, del d.lgs 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
In base a tale norma i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento, posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio.
Da cio’ consegue che “un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova".
 
All’ atto di una trasmissione di fax, quindi, e della compilazione del rapporto di trasmissione, si viene a formare una presunzione giuridica circa la sua ricezione a favore del destinatario; ne consegue che il mittente non deve fornire alcuna ulteriore prova sull'invio, mentre il ricevente deve dimostrare il contrario, e puo’ farlo solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente o di una sua rottura che abbia impedito l'effettiva comunicazione.


Sara' possibile quindi semplificare e ridurre notevolmente le comunicazioni ufficiali tramite posta ordinaria.
Va considerato pero' che la sentenza del TAR attiene ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, mentre non attiene ai rapporti tra privati; e’ indubbio, comunque, che il principio giuridico ivi affermato non possa non essere recepito anche in altri ambiti.
 
DZ  - CP







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