Irreperibile alla visita di controllo? Possibile anche per motivi non urgenti ma
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Argomento: Normative di interesse sanitario


La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Inps che aveva trattenuto 500 euro a una lavoratrice risultata assente al controllo fiscale per un esame medico in quanto il rinvio della visita avrebbe comportato ''il rischio di un rinvio molto lungo'' a causa delle ''ben note difficoltà del servizio sanitario'' 

Il lavoratore in malattia può allontanarsi da casa "per motivi seri anche se non urgenti", ha sancito la Corte di Cassazione (sent. 20080/2008).

Il caso specifico riguardava un’  impiegata che "si era assentata alla visita di controllo del medico fiscale per recarsi presso un centro diagnostico per effettuare un elettrocardiogramma".

L’ INPS, avendola trovata assente in occasione di una visita di controllo, aveva operato una trattenuta di circa 500 euro, l'indennità di malattia pari a un periodo di dieci giorni. I giudici di merito (Corte d’ Appello di Torino) avevano dato ragione alla paziente, per cui l’ INPS e’ ricorsa in Cassazione.

La Cassazione ha pero’ confermato la decisione della Corte d’ appello, prendendo atto delle "ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario", per cui se si sposta una visita già fissata c'è il "rischio di un rinvio molto lungo", e ritenendo giustificata la violazione dell'obbligo di reperibilità.

 
"Per giustificare la violazione dell'obbligo di reperibilità in determinati orari – ha stabilito la Corte - non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento da casa".

La Corte escludeva inoltre che la lavoratrice avesse l'obbligo di preventiva comunicazione all'organo di controllo della indifferibile assenza dal domicilio", dal momento che "la visita cardiologica è tale da giustificare l'assenza alla visita di controllo".

Daniele Zamperini – fonte ADNCronos





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