Sinistro notturno: quando puo' scattare l' aggravante
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Argomento: Normative di interesse sanitario




 
Il Codice della Strada prevede un' ulteriore aggravante quando il sinistro commesso sotto l' influenza dell' alcol avviene in ore notturne. L' aggravante scatta anche se nel sinistro non sono coinvolti altre persone ne' veicoli ( Cass. n. 14267/2019). Grossi problemi per i nottambuli festaioli.


Se l' incidente e' avvenuto sotto influenza dell' alcol tra le ore 22 e le 7 di mattina il CdS prevede ( art. 186) un' aggravante con aumento di pena da un terzo alla meta'.
Anche se il veicolo e' andato fuori strada senza coinvolgere altri veicoli (ed il conducente risulta essere in stato di alterazione da alcool), e' sufficiente, per l' aggravante, che l'incidente abbia causato una turbativa del traffico potenzialmente dannosa. 


Come e' noto il Codice della Strada punisce la guida sotto l'influenza dell'alcool, con sanzioni amministrative che aumentano progressivamente in base al livello del tasso alcolemico, con fermo del veicolo e possibile revoca della patente. A cio' si puo' aggiungere l' aggravante delle ore notturne.

Le pene, tanto per memoria, sono:
- Sanzione amministrativa da Euro 544 a Euro 2.174, con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l a cui si aggiunge la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- Ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi,con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, con sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da sei mesi ad un anno, per alcolemia superiore a 1,5 g/l con sospensione della patente di guida da uno a due anni.


Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida viene raddoppiata. 
La patente di guida e' revocata in caso di recidiva nel biennio. 
Con la sentenza di condanna anche con la sospensione condizionale, si dispone la confisca del veicolo a meno che questo appartenga a persona estranea al reato.

A tutto cio' puo' aggiungersi l' aggravante del sinistro notturno descritto sopra.

Il caso:
un guidatore era stato condannato in primo e secondo grado perche' essendosi posto alla guida in orario notturno con tasso alcolemico molto elevato (oltre 12 g/l) era uscito fuori strada senza pero' coinvolgere altri veicoli o persone. L' autista contestava che gli fosse stata applicata l' aggravante delle ore notturne in quanto non aveva provocato un vero incidente.
La Cassazione respingeva il ricorso: 
"ai fini dell'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, è stato ritenuto che - nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che - per affermarne la sussistenza - e' sufficiente qualsiasi, purche' significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni".

Poiche' non era stata riscontrata alcuna causa esterna che avesse potuto influire sull' incidente, questo andava attribuito all' alterazione alcolica del guidatore, e quindi andavano applicate le aggravanti previste.

In definitiva: sarebbe utile che i nottambuli festaioli evitino di mettersi alla guida dopo aver alzato un po' troppo il gomito. 
Sono in vendita a pochi soldi degli etilometri portatili che consentono di automisurare il proprio tasso alcoolico, ma nel dubbio esisitono pur sempre i taxi.
E' difficile provare compassione per persone che mettono stupidamente a rischio la propria e l' altrui incolumita'...

Daniele Zamperini







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