Registrare di nascosto, in molte circostanze, e' lecito
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Argomento: Normative di interesse sanitario





La Cassazione conferma: e' lecito registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi di lavoro al fine di precostituire la difesa di propri diritti, eventualmente in sede giudiziaria (Cass 12534/2019 ).


Esistono ancora pareri discordanti sulla liceita' delle registrazioni effettuata di nascosto dai partecipanti. Il fenomeno pero' si sta rendendo sempre piu' frequente e, talvolta, approda in Cassazione, che si pronuncia in merito.

Nella sostanza il problema consiste nel corretto bilanciamento di due diritti: La tutela della riservatezza da un lato, la tutela dei propri diritti all'altro. 

La Cassazione ha fugato i dubbi chiarendo da tempo che l'utilizzo di registrazioni di colloqui (ad esempio tra colleghi di lavoro) a fini difensivi non necessita del consenso dei presenti, essendo  legittimato dalla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio.
Su tale argomento si possono vedere le sentenze sentenze numero 27424/2014 e numero 11322/2018.

I fatti recenti (12532/2019):
Un lavoratore veniva licenziato da un' azienda in seguito a fatti e comportamenti ritenuti scorretti e oltretutto recidivanti. Portava a difesa, tra l' altro, delle registrazioni ottenute di nascosto.

Il licenziamento era confermato dai giudici di merito che riconoscevano la legittimita' dei motivi addotti dall' Azienda respingendo nel contempo la validita' delle registrazioni prodotte.

La Cassazione, pur confermando la validita' degli addotti disciplinari, respingeva pero' il rifiuto di considerare le registrazioni. La causa percio' veniva rinviata in Corte d' Appello con lo specifico incarico di prendere in esame anche le registrazioni al fine di verificare se fossero tali da invalidare il licenziamento. 

La registazione nascosta delle conversazioni veniva inoltre considerata inidonea a integrare un illecito disciplinare sanzionabile.

Daniele Zamperini







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