Responsabilita’ medica per l'impotenza del marito
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario





La moglie ha diritto a chiedere un risarcimento se, a seguito di un intervento eseguito correttamente ma in violazione della regola del consenso informato il marito ha subito danni che ledono la sua sfera sessuale  (Cass. 26728/2018)



I fatti: 
il marito si era sottoposto a un intervento chirurgico a seguito del quale gli era derivata una definitiva impotentia coeundi.
I giudici avevano accertato che la nuova patologia non era stata determinata dalla cattiva esecuzione di un intervento chirurgico ma dalla violazione della regola del consenso informato.

L'operazione, in effetti, era stata eseguita senza alcuna colpa o responsabilità da parte dell'equipe medica che se ne era occupata. Tuttavia, il paziente non era stato adeguatamente informato circa le conseguenze che sarebbero potute derivare (e che in effetti erano poi derivate) dall'intervento al quale l'uomo aveva acconsentito di sottoporsi.

Per la Corte si era trattato di una condotta omissiva che avrebbe comportato delle conseguenze immediate e riflesse nella relazione di coppia determinando un pregiudizio indiretto sul coniuge del paziente, "egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell'art. 142, comma 2, cod. civ.".
Su questa base quindi la Corte ha stabilito che anche il coniuge aveva diritto al risarcimento del danno subito nella sfera sessuale e relazionale della sua vita di coppia.

Daniele Zamperini







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