Non e' lecito celare la diagnosi al paziente, anche se infausta
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


La Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2008, n. 23846, ha stabilito che e’ dovere del medico informare della diagnosi ed evitare di nasconderla, come spesso avviene, per motivi umanitari, in quanto si verifica un danno alla persona.

In un caso di tumore ormai inoperabile e sottoponibile solo ad interventi terapeutici palliativi, al paziente era stata celata la diagnosi.
Benche’ l’ exitus fosse ormai inevitabile ma solo rinviabile pur con ogni terapia, la Corte ha ritenuto che il fatto fosse illecito e si integrasse un danno risarcibile alla persona, per diversi motivi:
 
a) Il paziente, non avendo potuto fruire di intervento chirurgico palliativo ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore mentre la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza ottenere la guarigione, alleviare le sue sofferenze.
b) Il fatto che l’ exitus si fosse verificato anzitempo rispetto a quanto ottenibile, ha determinato per il paziente sia la perdita della chance di conservare durante quel decorso una migliore qualità di vita sia la perdita della chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi di più rispetto a quelli poi vissuti.
c) E’ stato negato al pazienteoltre alla possibilita’ di poter scegliere cosa fare nell’ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche la possibilita’ di poter programmare il suo “essere persona” e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico- fisiche, in vista e fino all’evento mortale.

Pina Onotri





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