Coronavirus: obblighi e responsabilita’ del datore di lavoro
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Argomento: Pareri legali


L’attuale emergenza sanitaria ha imposto l’adozione di misure speciali, finalizzate al contrasto ed al contenimento su tutto il territorio nazionale del rapido diffondersi del nuovo COVID-19.

La grave situazione nel suo complesso e le disposizioni adottate stanno inevitabilmente esponendo il personale sanitario, che lavora incessantemente per far fronte all’emergenza, al pericolo di contagio dal virus COVID-19. 
Stante la specialità delle disposizioni adottate in ragione dell’emergenza sanitaria dal Governo e dalle Regioni e dunque la prevalenza di queste rispetto agli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dalle leggi generali vigenti, al fine di tutelare il diritto alla salute di quanti operano presso le strutture sanitarie e per evitare che proprio i luoghi adibiti alla cura dei pazienti contagiati si trasformino in uno strumento di diffusione del virus, è fondamentale e necessario che vengano adottati, da parte datoriale, dei modelli organizzativi idonei a fronteggiare una emergenza di tale portata. 

Il D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede una serie di obblighi a carico del datore proprio al fine di tutelare gli operatori dal rischio biologico, tra questi vi è quello di assicurarsi che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi e quindi dispositivi di protezione individuale; che vengano rispettate una serie di misure igieniche, organizzative e procedurali tali da garantire l’operato in piena sicurezza; la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),  prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente ecc. 

Anche se il predetto decreto che regolamenta la redazione e l’aggiornamento del DVR (81/2008) non prevede l’obbligo di revisioni frequenti o cadenzate regolarmente, definisce con chiarezza le situazioni in cui ogni azienda deve necessariamente prevedere un nuovo esame dei pericoli e una nuova dichiarazione scritta.

In relazione a quanto sopra, lo specifico obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.lgs.81/08, in relazione al COVID19 è prevalente e necessario, anche rispetto alle citate normative speciali emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività.
A tal riguardo gli obblighi imposti dalle Autorità Governative e le raccomandazioni diffuse da quelle Sanitarie, possono rappresentare una base utile per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi o per la redazione di specifici piani di intervento. A tale base deve poi accompagnarsi l’indicazione specifica delle norme di comportamento da adottare in caso di contagi sospetti o confermati.

Le conseguenze per i datori di lavoro che non adottano tali piani di intervento potrebbero essere triplici. 
Sotto un primo profilo, potrebbe configurarsi una responsabilità contrattuale del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c.  Eventuali lavoratori contagiati potrebbero infatti sostenere che il datore di lavoro è inadempiente rispetto al predetto obbligo per non aver adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione, ovvero per non aver esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione della prestazione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti. 
In tal caso, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta, l'onere di  provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. 

Sotto un ulteriore profilo, sono previste sanzioni di carattere amministrativo per i datori di lavoro che non adottino tali piani di intervento. 
Infine, nell’ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti, potrebbe configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro, per i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Anche per tali motivi l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi o, in alternativa, l’adozione di un piano di intervento e di rafforzamento delle misure ordinariamente adottate è oltremodo necessario e fondamentale. 

Per informazioni ed ulteriori chiarimenti scrivici a: consulenzalegale@sindacatomedicitaliani.it.
Saraceno e Associati Studio Legale
Jessica Pischedda







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