Il fatto di girare tutti con il volto coperto ha destato l’ interesse dei giuristi, che si sono interrogati sulla liceita’ e i limiti di questa condotta.
Le norme in materia:
La prima norma che vieta questa condotta è l'art. 85 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773): “E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico. 2. Il contravventore è punito con l'ammenda… E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto...”.
La seconda invece è l'art. 5 della legge n. 152/1975, che contiene le disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, la quale prevede che: "E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino”
Quindi il divieto del volto coperto è previsto quando un soggetto circoli o si trovi in un luogo pubblico, aperto al pubblico o partecipa a una manifestazione che si svolge in questi luoghi. L'uso del casco protettivo o di altre coperture del volto e’ ammesso solo quando è previsto per la pratica di un certo sport e nei casi in cui sussiste un giustificato motivo (es.: il casco del motociclista).
Le norme pero’ vanno intese in senso estensivo, in quanto la giurisprudenza ha ritenuto di dover punire il mascheramento anche in casi particolari.
Ad esempio la Cassazione ( n. 26476/2020) ha confermata la condanna di certi attivisti politici per aver indossato caschi protettivi nel corso di una manifestazione pubblica. I soggetti erano stati imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p e 5 della legge n. 152/1975 perché nel corso di una manifestazione politica hanno indossato caschi protettivi o comunque mezzi finalizzati a rendere più difficile il loro riconoscimento.
Un’ altra sentenza (n. 14371/2020) ha ritenuto illecita e sanzionabile la condotta di un soggetto che , durante una manifestazione sportiva, copriva il volto con la sciarpa e il cappuccio della felpa per rendere difficoltosa la propria identificazione mentre lanciava petardi.
"E' pacifico, infatti, sia che il gesto compiuto rendeva più difficile il riconoscimento del soggetto sia che il travisamento era stato compiuto proprio poco prima del lancio di fumogeni e petardi: è stato dunque accertato che l'imputato aveva inteso impedire in propria identificazione come autore del lancio del materiale pirotecnico."
Viene quindi introdotta la scriminante della finalita’ del mascheramento.
Un terzo caso riguarda invece la contrapposizione tra l'esigenza di garantire l'ordine pubblico e quella di riconoscere il libero esercizio della libertà religiosa.
Una delibera regionale aveva disposto il divieto ingresso all'interno delle strutture ospedaliere di tutti i soggetti con il volto coperto, comprese le donne con burqa e niqad.
Tale norma veniva contestata sulla base di subbosta discriminazione religiosa e di genere.
La Corte d’ Appello di Milano (28 ottobre 2019) giungeva a diverse conclusioni:
"Non può certamente essere attribuito alla delibera in questione un carattere discriminatorio, anzitutto per la sua genericità e per avere correttamente messo in relazione la impossibilità di identificare una persona, in quanto con volto coperto, in determinati luoghi pubblici con problemi di ordine pubblico e sicurezza … senza che vi sia stata alcuna violazione di riserva di legge, avendo la delibera richiamato espressamente la legge 152/75 (c.d. legge Reale) … La Corte condivide pertanto l'impostazione del Tribunale che ha valutato come proporzionato e ragionevole lo "svantaggio" imposto dal cartello alle donne che indossano il velo integrale per motivi religiosi, in quanto limitato nel tempo e circoscritto nel luogo SSR e giustificato da ragioni di pubblica sicurezza."
In conclusione: girare col volto coperto puo’ essere lecito o illecito a seconda del luogo e/o delle circostanze. Una disposizione in tal senso, quindi, non puo’ avere valore assoluto ma va rapportata alla situazione, alle finalita’ e alle regole piu’ attinenti al momento. Sebbene la norma generale ne stabilisca in primo luogo l’ illiceita’ diviene invece lecito (e in certi casi addirittura imperativo) coprire il volto, soprattutto se con strumenti protettivi (i caschi di motociclisti e le mascherine ).
Daniele Zamperini