Obbligo vaccino per i sanitari: come funziona (per ora)
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Argomento: Normative di interesse sanitario





Come funziona l'obbligo vaccinale per i sanitari introdotto dal Governo con decreto del 31 marzo  n. 44/2021 GU n. 79 del 1-4-2021 , vigente dal 1-4-2021
Il decreto prevede l’ obbligo vaccinale delle categorie sanitarie, nonche’ disposizioni operative.


I soggetti interessati: 
la norma in esame appare di vasta portata poiche’ interessa "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali." (art. 4, comma 1, primo capoverso).
Tali disposizioni sono ancora discusse in quanto alcuni giuristi hanno eccepito che non hanno definito con certezza ed in maniera incontrovertibile l'elenco dei soggetti obbligati. Discusso anche il comma 6 dell’ art. 4 che specifica quali mansioni o prestazioni risultano vietate ai sanitari: "prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2".
 
In merito a ciò, la norma prescrive agli ordini professionali ed ai datori di lavoro di comunicare alle Regioni o alle province autonome l' elenco degli iscritti e/o lavoratori rientranti nelle predette categorie.

Le Regioni e le province autonome, previa verifica tramite i servizi informativi vaccinali, così verificato "lo stato vaccinale" dei soggetti inseriti nei detti elenchi, "nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dovranno segnalare immediatamente all' azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati". (art. 4, commi 4 e 5)

L'ASL, a questo punto invita coloro che non risultano vaccinati, a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l' effettuazione della vaccinazione, l' omissione o il differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l' insussistenza dei presupposti per l' obbligo vaccinale.
Possono essere esonerati dall' obbligo vaccinale (ometterla o differirla) sarebbero coloro che versino in condizioni cliniche, specifiche e documentate, attestate dal medico di medicina generale, tali per cui la somministrazione del vaccino esporrebbe i medesimi ad un accertato pericolo per la salute.

In caso di mancata risposta entro i 5 giorni previsti la ASL adotterà un atto di accertamento che verrà reso noto all' ordine di appartenenza, al datore di lavoro ed all' interessato.

Questo atto di accertamento "determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2." (art. 4, comma 6)

Va sottolineato che in base al disposto, gli esercenti professioni in forma privata, ove non vaccinati, saranno sospesi dalla possibilità di svolgere la propria professione. 
Saranno gli Ordini di appartenenza a sospendere l' iscritto non vaccinato. Si presume che debbano venire attuate le procedure previste, con possibilita’ di opposizione alla sospensione. 

I giuristi discutono: il sanitario privato che nonostante il provvedimento ordinistico continui la sua opera puo’ essere incriminato per esercizio abusivo della professione?

Per i sanitari lavoratori dipendenti il DL prescrive in primo luogo al datore di lavoro di adibire, ove possibile, il sanitario a mansioni diverse, anche inferiori, con la conservazione dello stipendio. 
Laddove ciò non fosse possibile, il lavoratore non vaccinato deve essere sospeso dallo svolgimento dell' attività lavorativa.

La sospensione dall' esercizio della professione e/o dallo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di strutture pubbliche e private permarrà sino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La Corte Costituzionale si è espressa con due sentenze, la n. 258/1994, ripresa poi dalla n. 5/2018 enunciando i seguenti requisiti necessari affinché l' obbligo vaccinale possa ritenersi posto nel rispetto dell' art. 32 della Costituzione:

a) Il vaccino, in buona sostanza, deve essere diretto, oltre che a migliorare o a preservare la salute dello stesso, anche a preservare lo stato di salute degli altri. La compromissione di un diritto fondamentale dell' individuo deve essere, cioè, controbilanciata da un vantaggio, proporzionale alla limitazione imposta, per l' interesse della collettività.
Questo aspetto e’ ancora al vaglio della comunita’ scientifica.


b) il trattamento imposto non deve incidere negativamente sulla salute dell' individuo, fatte salve ovviamente, quelle conseguenze che per entità e durata appaiono lievi e tollerabili. 
Sono note le difficolta’ e le diatribe dovute al fatto che trattandosi di vaccini sperimentali, non vi sono ancora evidenze scientifiche che possano prevedere la misura ed entità degli eventuali danni a medio e lungo termine.

c) nelle ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio, ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica, sia comunque prevista la corresponsione di un' equa indennità in favore del danneggiato.

Va sottolineato che, stante l' obbligatorietà della somministrazione, al soggetto cui viene somministrato il vaccino, non verrà fatto firmare il consenso informato.

Si aggiungono le considerazioni sull’ efficacia del decreto legge n. 44/2021
Solo in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo può emanare Decreti Legge che sono provvedimenti provvisori con forza di legge ma che entro 60 giorni perdono efficacia qualora non convertiti in Legge dal Parlamento.

In materia di Diritti Fondamentali, quali il Diritto alla Salute (art. 32 Cost.), il Diritto al lavoro (art. 4 Cost.) ed il diritto alla Privacy (art. 2 Cost.), sussiste una riserva di Legge tale per cui solo il Parlamento può regolare tutte le tematiche ad essi inerenti. Il DL in esame, pertanto, soggiace a tale disciplina di rango costituzionale e, qualora non convertito in Legge perderà efficacia sin dall' origine.


Va poi tenuto conto della posizione assunta dal Consiglio d'Europa, che si e' espresso in maniera contraria all'obbligo vaccinale con Risoluzione 2361 del 2020 secondo la quale gli stati membri devono assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per essere vaccinato.

Si creano quindi le premesse per un vasto contenzioso interessante sia i sanitari che venissero privati del diritto alla retribuzione, sia gli ordini professionali, chiamati ad applicare i codici deontologici sulla base di norme di ancora dubbia interpretazione.
Non ultimo, pero’, deve essere considerato il problema del comune cittadino che, curato o comunque seguito da un sanitario che crede vaccinato, si trovi poi affetto da Covid che attribuisca all’ inadempienza del medesimo.

Un grosso problema che non puo’ essere semplicemente risolto sulla base del miglioramento pandemico, ma che merita una lettura precisa ed attenta.

Daniele Zamperini






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