Rischio di malformazioni fetali: la gravida va informata
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Argomento: Normative di interesse sanitario




Se sussiste una patologia della gestante tale da indurre possibili malformazioni fetali il medico è tenuto a informare correttamente la sua paziente o puo’ dover risarcire i danni derivanti dalla mancata interruzione della gravidanza. L'interruzione volontaria della gravidanza oltre i 90 giorni è possibile anche in caso di malformazioni non ancora accertate (Cass. 653/2020) 


La gravida affetta da patologie che presentino un grave rischio a carico del nascituro ha diritto di essere compiutamente informata in modo da poter ricorrere all’ interruzione di gravidanza anche oltre i 90 giorni.

 I fatti:
una donna alla 22esima settimana di gravidanza, avendo contratto una infezione da Cytomegalovirus, si era rivolta al suo ginecologo di fiducia, in privato e presso l’ ambulatorio dell’ Ospedale, per informarsi se fosse necessario o opportuno, a fronte dei rischi di una malformazione fetale, ricorrere all’ interruzione di gravidanza.
Il medico la rassicurava sostenendo l’ inesistenza di un effettivo rishio e l’ impossibilita’ di ricorrereall’ IVG essendo ormai superati i termini di 90 giorni previsti dalla legge.

Al termine della gravidanza nasceva un neonato affetto da gravissime lesioni cerebrali, per cui i genitori iniziavano un procedimento giudiziario verso il medico e l’ Ospedale.

A fronte di un travagliato iter giudiziario che inizialmente dava torto alla donna, la Cassazione riteneva di chiarire meglio i termini della questione, affermando il sostanziale diritto della donna e esprimendo un importante principio di diritto:
“ l’ accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilita’, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, consente il ricorso all’ interruzione volontaria della gravidanza ai sensi dell’ art. 6, lett. B della legge 194/78, laddove determini nella gestante – che sia stata compiutamente informata dei rischi- un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e cio’ a prescindere dalla circostanza che l’ anomalia o la malformazione si sia gia’ prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata”;
 il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta puo’ essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica”.


Quindi, per poter essere risarcita, la donna deve provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe fatto ricorso all'interruzione della gravidanza a fronte di un pregiudizio grave per la sua salute psichica o fisica. 
Non è necessario che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta o che risulti strumentalmente o clinicamente accertata ma e’ sufficiente un apprezzabile grado di probabilità.
Il medico che non informa correttamente puo’ essere chiamato a risarcire il danno


Daniele Zamperini







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