Responsabilità medica durante il Covid: solo colpa grave
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Argomento: Normative di interesse sanitario




Legge meno severa verso i medici durante il Covid: Il decreto legge n. 44/2021, convertito con legge 76/ 2021 (approvata il 26 maggio 2021) è di fondamentale rilevanza per tutti i sanitari prevedendo esimenti penali nel corso dell’emergenza. Un sospiro di sollievo per molti.


E’ noto che il decreto ha introdotto, all'articolo 3, l'esenzione da responsabilità penale da somministrazione del vaccino contro il Covid. 
E’ poi subebntrata in sede di conversione una norma che limita la responsabilità dei medici, a prescindere dal caso trattato
Si tratta dell’ art. 3-bis che stabilisce che, durante lo stato di emergenza epidemiologica, i fatti che vadano a integrare le fattispecie di omicidio colposo o lesioni colpose, se commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e se trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

Si tratta di una previsione che limita la punibilità per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale alle sole ipotesi di colpa grave e lo fa a prescindere dall'attività in concreto svolta dal sanitario, anche se non collegato direttamente un caso di Covid, purché il fatto idoneo a costituire reato trovi causa nella situazione di emergenza.
Questo aspetto e’ stato evidenziato da parte della Commissione giustizia che, nel corso della relazione fatta dall'Onorevole Cataldi durante la seduta in sede consultiva del 19 maggio 2021, di poco precedente alla definitiva conversione in legge, ha sottolineato proprio la circostanza che la norma faccia riferimento a qualsiasi attività di professione sanitaria, anche se relativa a casi non inerenti al Covid-19.

Vengono ad essere interessati tutti i soggetti iscritti agli albi professionali dell’ area sanitaria e delle professioni sanitarie: non solo medici-chirurghi e odontoiatri ma anche veterinari, farmacisti infermieri, ostetrici ecc. 
L’ applicazione della disposizione anche a casi non strettamente inerenti al Covid-19 è stata considerata logica a causa delle condizioni particolarmente difficili durante il periodo di emergenza.

Per quanto riguarda la valutazione del grado della colpa il giudice deve tener conto, "tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall'infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza".

Va annotato pero’ che l’ esimente opera in relazione al Codice Penali, ma non influisce sulle rivendicazioni sostenibili in sede civile.
Daniele Zamperini







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