Nascita indesiderata per errore medico
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




Responsabili medico e Asl per la nascita indesiderata di un bambino in seguito ad errore del medico che aveva fallito un intervento di chiusura delle tube.
( Cassazione n. 22532/2022)


Una coppia, genitrice di cinque figli, si era rivolta ad un sanitario per intervento di legatura della tube.
L’ intervento non aveva successo, e la donna riportava una sesta gravidanza. 

La coppia agiva allora in giudizio nei confronti dell’ azienda sanitaria e di due medici per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi al concepimento e alla nascita indesiderata della sesta figlia.

La domanda degli attori veniva rigettata dal giudice di primo grado secondo il quale la mancata riuscita dell'intervento, in base alla c.t.u. non era attribuibile ad una condotta imperita, imprudente o negligente dei sanitari, quanto piuttosto ad una fistolizzazione asintomatica del tubo peritoneale.

In Appello pero’ la decisione veniva ribaltata a seguito di una nuova CTU concludeva per una responsabilita’ dei sanitari.
In base al criterio del "più probabile che non" i consulenti ritenevano che la legatura e la sezione della tuba di sinistra non fossero state effettuate secondo i canoni di diligenza richiesti.
I consulenti di secondo grado respingevano la tesi della fistolizzazione tubo peritoneale, in quanto i capi della tuba si presentavano entrambi perfettamente accollati e comunque una fistolizzazione non sarebbe stata sufficiente da sola a permettere il passaggio degli spermatozoi e dell'uovo fecondato per l'impianto nella cavità uterina.
Il fatto che il canale tubarico si fosse quindi riaperto andava quindi attribuita soprattutto a una legatura eseguita nel mancato rispetto delle legge artis. 
Per la Corte inoltre i medici dovevano rispondere entrambi delle errata esecuzione dell'intervento poiché nell'ambito di un'équipe l'obbligo di diligenza grava su ciascun componente, sia per le mansioni specifiche a lui affidate che per il controllo sull'operato altrui.

I medici (uno dei quali era deceduto e agiva tramite la figlia erede) ricorrevano in Cassazione.
In primo luogo contestavano le conclusioni della Corte di Appello, che aveva sposato le conclusioni della seconda consulenza, trascurando invece la prima, che ha attribuito la gravidanza alla fistolizzazione tubo peritoneale, evento contemplato dalla letteratura, come sostenuto dal primo c.t.u.

La Cassazione ritiene inammissibile il motivo in quanto basato unicamente su una critica alla c.t.u. eseguita in sede d'appello solo perché in contrasto con la consulenza di primo grado.
"…  la censura consiste in un'analisi critica delle valutazioni scientifiche effettuate dal consulente tecnico, senza che tuttavia venga indicato se e in quale sede, tali critiche siano state sollevate dalla difesa". 
Insufficienti le critiche alla CTU di secondo grado dato che "Sostenere che l'intervento sia stato eseguito con la medesima modalità tecnica per entrambe le tube (come afferma la sentenza di appello facendo proprio il ragionamento presuntivo dei consulenti tecnici di ufficio) non implica necessariamente riconoscere che esso sia stato correttamente eseguito da ambo i lati.".

Percio’ veniva confermata la soccombenza sia sell’ Ente che dei due medici implicati nell’ intervento.

Daniele Zamperini







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