Importanti mutamenti per il riconoscimento di invalidita' civile
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Il DL 1/7/2009 n. 78 (c.d. "decreto anticrisi") all' art. 20 ("Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile") modifica, con intento di snellire e velocizzare le procedure (noche', come dal titolo, prevenire eccessi nella concessione delle provvidenze), alcune delle precedenti normative per l' ottenimento delle provvidenze per invalidita' civile, cecita', sordomutismo ed handicap.
Molte di queste modifiche riguardano nuove competenze (o modifica delle precedenti) dell' INPS.

Va tenuto conto che si tratta di un Decreto-legge (quindi va sottoposto ad approvazione definitiva ed e' passibile di modifiche). Entra in vigore, se il testo attuale non viene modificato, il 1/1/2010.

Vengono riviste le modalità di presentazione delle domande di accertamento, della valutazione, della concessione, e del ricorso giurisdizionale. Tutto cio' dovrebbe portare (ma non tutto e' chiaro) i tempi medi – fra la domanda e la definitiva concessione – dagli attuali 11 mesi a 4 mesi.

L'articolo riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità, sordomutismo) che le domande di accertamento dell'handicap (Legge 104/1992) che quelle per la disabilità (Legge 68/1999).

 Presentazione delle domande:
Attualmente le domande si presentano presso l'Azienda Usl di residenza che provvede, entro 90 giorni a fissare la data di accertamento.
E' previsto invece che dal primo gennaio 2010 le domande verranno presentate esclusivamente all'INPS che provvederà all'invio, per via telematica, all'Azienda Usl di competenza che provvederà alla convocazione.

 L'accertamento e la verifica

Attualmente l'accertamento degli stati invalidanti viene effettuato da una specifica Commissione presente in ogni Azienda Usl. Il verbale della visita viene trasmesso all' INPS (Commissione di verifica) che puo' confermare l'esito, oppure sospendere il procedimento richiedendo chiarimenti alla Commissione Usl, oppure convocare a visita l'interessato per approfondimenti.
La nuova normativa prevede che la Commissione dell'Azienda Usl sarà integrata con un medico INPS, per cui il successivo passaggio alla Commissione di verifica dovrebbe essere soppresso. Non e' ben chiaro pero' (il testo dice: In ogni caso, l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS") se il medico INPS abbia diritto di veto e di decisione finale sui singoli casi; in questo caso verrebbe di fatto annullata la collegialita' delle Commissioni e i poteri dei Presidenti.

La composizione delle Commissioni Usl non viene modificata, inclusi i medici rappresentanti delle associazioni “storiche”, ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS.
La successiva permanenza dei requisiti sanitari è affidata all'INPS.

 La valutazione delle invalidita' civili

Le Commissioni di accertamento e le Commissioni di verifica INPS, per valutare le invalidita' civili, applicano le modalità e le tabelle riportate nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, per molti aspetti ormai superate; successive normative (Legge n. 328/2000) avevano delegato il Governo alla revisione dei criteri di accertamento dell'invalidità “tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità.”Inoltre l' Italia ha recepito l'ICF (Classificazione Internazionale del Fuzionamento, della Disabilità e della Salute) dell' OMS.

Le nuove norme prevedono quindi un aggiornamento delle tabelle di invalidita' da effettuarsi da una Commissione nominata dal Ministero della Salute entro 30 giorni dall' entrata in vigore del decreto.

 Le provvidenze economiche

Se il verbale dell' accertamento della minorazione contiene i presupposti sanitari per l'erogazione di provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni), inizia un iter burocratico che valuta gli altri requisiti (reddito personale, ricovero). Una volta concluso, il decreto di concessione viene trasmesso all'INPS. La concessione delle provvidenze economiche è attribuito alle Regioni dall'articolo 130 del D. Legisl. 31 marzo 1998, n. 112
In futuro le competenze concessorie saranno trasferite totalmente all'INPS.

Il ricorso

Attualmente il ricorso contro i verbali e contro la mancata concessione delle provvidenze è possibile solo davanti al giudice. Non è possibile il ricorso amministrativo.
Il Decreto attuale prevede che l'INPS diventi l' unica “controparte"; nel caso che nel corso del Giudizio venga nominato dal giudice un Consulente Tecnico d' Ufficio, questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato da un medico INPS: torna (improvvidamente, a nostro parere)  l' obbligo, da parte del CTU, di richiedere, a pena di nullita', tale affiancamento mediante apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente.

Commento:

E' evidente come il D.L. interpreti di per se' l' istanza comune di evitare sperpero di denaro pubblico con elargizioni a soggetti che non ne abbiano diritto e, nel contempo, favorire e velocizzare le pratiche di coloro che invece siano effettivamente bisognosi di tutela. L' accentramento sull' INPS di poteri decisionali e di controllo cosi' vasti, pero', rischia di desautorare le commissioni ASL e, in ultima analisi, di spostare semplicemente all' INPS il "centro di potere" togliendolo alle Regioni e alle ASL, con risultati che potrebbero non rispondere alle aspettative. E' importante inoltre che le eventuali modifiche al Decreto chiariscano i punti non abbastanza chiari.
Daniele Zamperini - Pina Onotri





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