L’odontotecnico “abusivo” compromette anche il medico acquiescente
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Argomento: Normative di interesse sanitario




E’ un problema vecchio ma mai chiuso: quanti odontotecnici svolgono attivita’ di odontoiatri? E i dentisti connventi, cosa rischiano? La Cassazione ha ribadito limiti e vincoli dell’ attivita’dell’ odontotecnico. Si ribadisce il concetto che gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria con divieto assoluto di effettuare (neppure in concorso col medico) alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente. (Cass. V Pen n. 17164/24)



I fatti: 
Un odontotecnico veniva penalmente condannato dalle Corti di Merito per esercizio abusivo della professione medica avendo effettuato sui pazienti manovre non consentite dalla legge. 
Si aggiungevano a cio’ anche altre circostanze non del tutto irrilevanti: violazione dei sigilli per lo studio sequestrato e sottrazione di ricettari ad un terzo medico col fine di proseguimento dell’ illecita’ attivita’ anche dopo la denuncia e il sequesto dello studio.

Lo zio dell’ odontotecnico (odontoiatra) era stato a sua volta condannato per concorso nel reato di esercizio abusivo avendo tollerato e agevolato l’ attivita’ abusiva del nipote.

A carico di entrambi risultavano precedenti specifici risalenti al 2007. La Corte d’Appello aveva anche ritenuta non applicabile (per il nipote) l’ aspetto accessorio della sospensione della pena. 

Entrambi gli imputati ricorrevano in Cassazione affermando che in realta’  il nipote avesse solo operato come "assistente alla poltrona" senza effettuare alcuna delle attivita’ non consentite.

La Cassazione respingeva il ricorso

La Suprema Corte rilevava come dall’ esame della documentazione e delle testimonianze svolto dalle Corti di merito, veniva ampiamente confermata l’ attivita’ odontoiatrica abusiva svolta dal tecnico. Era poi emerso che il prevenuto redigeva prescrizioni di medicinali, sottoscrivendole personalmente e apponendo una sigla sul timbro dello studio odontoiatrico, su moduli sottratti ad altro collega. 
Era anche stato confermato che lo zio odontoiatra avesse operato in collaborazione col nipote odontotecnico anche in epoca successiva al sequestro dello studio. 

Riassunto della normativa
Rifacendosi a numerose pronunce giurisprudenziali precedenti la Corte ribadiva che l’ odontotecnico commette illecito:
- nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente (attività riservata esclusivamente all'odontoiatra): Sez. 6, n. 4294 del 12/12/2008.
- nella diretta ispezione del cavo orale per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all'odontoiatra (Sez. 6, n. 44098 del 21/10/2008);
- nella installazione di una protesi dentaria, operazione riservata per legge al medico dentista (Sez. 4, n. 27741 del 08/05/2007);
- nella diretta installazione di una protesi dentaria con manovre a cio’ finalizzate (limatura dei monconi, fissaggio viti ai perni, rilevazione impronte e fissazione della protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato (Sez. 6, n. 37120 del 10/06/2004).

In piu’ viene esplicitamente ricordato che l'ambito dell'attività consentita all'odontotecnico e’ ancora quella fissata dall'art. 11 del R.D. 31/5/1928 n.1334 (come anche ribadito dal Consiglio di Stato, 19/12/2023 pubblicata il 30/01/2024) secondo cui: "Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata."
Inoltre “ in tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione”. (Cass. Sez. 6, n. 21989 del 08/07/2020). 

In conclusione la Corte respingeva i ricorsi, confermando le condanne per entrambi i soggetti.

Daniele Zamperini







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