Aggiornamenti sulla sicurezza dei lavoratori
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Sono state apportate modifiche e precisazioni sul Decreto Sicurezza (D lgs 81 del 16/08/09), al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.
Per quanto riguarda i medici, puo’ rivestire qualche interesse la normativa sul Documento Valutazione dei rischi, di cui si e’ parlato in occasioni precedenti.

Dice la norma: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
Quindi poche astrusita’, chiarezza e, soprattutto, rispetto sostanziale di quanto riportato nel documento.

Per quanto riguarda la data certa da apporre sul documento, viene precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
In alcuni casi cio’ puo’ comportare un’ effettiva semplificazione, ma in altri casi sara’ preferibile (come abbiamo suggerito in altri articoli) l’ uso della posta classica o della PEC (posta elettronica certificata, obbligatoria dal 2010per i professionisti.

Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il Decreto correttivo introduce anche delle novità per il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) i nominativi dei RLS vanno comunicati al sistema informativo di cui all’articolo 8 (una volta operativo) e non all’INAIL come attualmente previsto; tale comunicazione va effettuata non annualmente (come è disposto attualmente) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.

In caso di mancata elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici perché questi possano procedere all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST).







Questo Articolo proviene da Scienza e Professione - (Daniele Zamperini Medico)
http://www.scienzaeprofessione.it

L'URL per questa storia è:
http://www.scienzaeprofessione.it/modules.php?name=News&file=article&sid=336