Anche i liberi professionisti hanno obbligo di ECM
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Argomento: Pensieri e opinioni professionali


Molti operatori sanitari esercenti unicamente la libera professione ritengono di non dover ottemperare all’ obbligo di aggiornamento ECM. Tale opinione e’ erronea: tale obbligo sussiste per tutti (e non solo per i medici).

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Il problema e’ sorto nel 2004 allorche’ il TAR del Lazio, nella sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre di quell’ anno, sottolineando la diversa attribuzione dei costi e le diverse modalita’ di verifica dell’ aggiornamento, si esprimeva nel senso che l’ ECM sarebbe stato obbligatorio solo per i dipendenti e/o convenzionati, mentre per i liberi professionisti “l ECM rappresenta un onere, non gia’ un obbligo”.

Tale dizione veniva interpretata come una sorta di “esenzione” in materia.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, intervenendo sulla questione, si esprimeva invece in senso contrario, sostenendo una interpretazione diversa della sentenza del TAR, che andava intesa, secondo il Ministero, come incidentale e non sostenibile in senso generale. La disamina del Ministero ( www.ministerosalute.it/ecm/operatori/operatori.jsp?sez=prof ) concludeva perentoriamente “In conclusione il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori, dipendenti, convenzionati o liberi professionisti”.

Ma questa comunicazione non risolveva il problema, in quanto diverse categorie di operatori sanitari non attivavano specifici corsi dedicati ai liberi professionisti, ne’ controlli sulla materia.

 
Il problema viene superato, in senso negativo per i liberi professionisti, dalla pubblicazione dell’ Accordo Stato-Regioni del 5/11/2009, Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11.12.09, Supplemento ordinario n. 231, che riprende l’ 'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007.

Questo  prevede che destinatari della Formazione Continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi, dunque, i liberi-professionisti. Anche i liberi professionisti devono assolvere l'obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

Va sottolineato che la norma non si rivolge ai soli medici, ma riguarda anche psicologi, biologi e in genere tutte le categorie operanti nell’ ambito della Sanita’.

E' definito "libero professionista" il soggetto che opera presso studi privati, strutture autorizzate all'esercizio delle attività sanitarie ovvero presso strutture accreditate ove presta attività lavorativa autonoma (non contrattualizzato: collaboratori, dipendenti, ecc.).

L’ Accordo tuttavia sembra aver recepito alcune delle argomentazioni espresse dal TAR circa la differenza con le categorie dipendenti e/o convenzionate. Vengono percio’ individuate delle procedure specifiche che tengano conto di queste differenze.

A questo scopo si prevede di alleggerire, con modalita’ da definire, il costo economico e l’ impatto in termini di tempo e di impegno.

Ogni eventuale obbligo per i liberi-professionisti dovra’ percio’ fondarsi su alcune precise garanzie normative individuando agevolazioni sui costi sopportati. Viene anche indicata la possibilita’ di individuare un diverso debito complessivo dei crediti per questa categoria (un minor numero di crediti obbligatori) in modo da definire per i liberi professionisti modalità ed incentivi che servano a facilitare per loro l'acquisizione della necessaria formazione continua.

Non potendo essere svolta dai datori di lavoro, per i liberi professionisti, la funzione di programmazione e valutazione della formazione continua andra’ svolta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli Ordini e dei Collegi professionali.

In conclusione vengono quindi indicati alcuni possibili interventi che differenzieranno i liberi professionisti dalle altre categorie:

- Agevolazioni sui costi che questi professionisti devono sopportare;

- Diversa individuazione, in termini di qualita’ e modalita’ di acquisizione del debito formativo complessivo

- Coinvolgimento degli Ordini

- Possibilita’ di partecipazione ad attività Ecm anche nell'ambito dei progetti formativi aziendali e/o regionali nell'ambito dei finanziamenti a carico degli iscritti.
Pina Onotri






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