Le coppie di fatto hanno diritto agli assegni familiari
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Argomento: Varie utilità per il medico


Anche se uno dei conviventi risulta ancora legalmente sposato con una terza persona, i figli conviventi e legalmente riconosciuti hanno diritto agli assegni familiari

(Cassazione n.14783 del 18 giugno 2010)



I fatti:


Un uomo, separato dalla moglie (con cui aveva convissuto per pochi mesi) e convivente more uxorio con un' altra donna dalla quale aveva avuto tre figli (tutti legalmente riconosciuti, minori e conviventi e a loro carico) si vedeva negare dall' INPS il diritto agli assegni familiari per i tre figli minori (nati dalla convivenza in quanto, a parere dell' Inps, l’assegno non poteva essere riconosciuto in quanto i tre figli, risultavano estranei al nucleo familiare sorto con il matrimonio che risultava essere ancora formalmente costituito con la moglie.

I giudici di merito accoglievano la richiesta del soggetto, dichiarando “il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi” ma l' Inps non accettava il giudizio e ricorreva in Cassazione.

Secondo i giudici della Corte, il parere dell' INPS andava respinto, in base ad un corretto concetto di "nucleo familiare" ai fini della normativa sull' assegno famigliare (L. 153/88). Per “nucleo familiare” infatti si deve intendere “quello composto dai coniugi, con esclusione di quelli legalmente separati, e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni”.

I figli "equiparati" sarebbero “i figli adottati e quelli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e quelli nati da un precedente matrimonio con l’altro coniuge”.

Per “figlio naturale riconosciuto” si deve intendere, ai sensi dell’art. 250 c.c. il figlio riconosciuto dalla madre o dal padre anche se uniti in matrimonio con altra persona al tempo del concepimento. Il concetto di nucleo familiare, quindi, va al di là rispetto a quello di "famiglia configurata dal matrimonio" e comprende anche i figli nati fuori dal matrimonio e legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.

Poiche' la normativa sull’assegno famigliare richiede la qualifica di “figlio naturale riconosciuto” e non necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima, e' sufficiente, a questi fini, dimostrare che i minori vivono a proprio carico e si provveda al loro mantenimento.
Daniele Zamperini







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