Per l' assunzione invalidi vince il criterio della gravita'
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


I corretti criteri su cui basare la scelta in merito all’ assunzione di soggetti compresi nelle categorie protette aventi diritto al collocamento obbligatorio sono stati chiariti dal Consiglio di Stato: conta il grado di invalidita’.
(Daniele Zamperini)



I fatti:

Una invalida, respinta in un concorso presso un Comune per la copertura di un posto di esecutore dattilografo riservato alle categorie protette ex L. n. 482/1968, proponeva ricorso al TAR ha sostenendo l’ illegittimita’ del concorso contestando l'omessa predeterminazione nel bando dei criteri di valutazione nonché l'omessa valutazione del suo titolo di studio.

Il TAR aveva respinto il suo ricorso, per cui si era rivolta al Consiglio di Stato.


Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7626 del 26 ottobre 2010 ha respinto il ricorso confermando la sentenza del TAR e affermato che la selezione fa effettuata in base al dettato della legge 11.3.1988, n. 67 la quale, nell'art. 24, comma 3, ult. periodo, dispone che "… La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 12, L. 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica…".

"l'omessa valutazione del titolo di studio posseduto dalla ricorrente – specifica la Corte - non dipende da alcuna illegittimità, ma dal fatto che l'assenza di criteri fissati nel bando ha determinato l'applicazione del citato art. 24, comma 3, che non fa riferimento al titolo di studio."

"In assenza di una posizione di parità con riguardo al criterio dell'idoneità alle mansioni da svolgere non era, quindi, possibile utilizzare i residuali criteri, invocati dall'appellante, della anzianità anagrafica e di iscrizione nelle liste di collocamento."


In altre parole, se il bando di concorso non indica criteri specifici a cui attenersi, vale la regola generale che disponde che la graduatoria debba essere fatta in base al grado di invalidita’, e non puo’ interessare il fatto che altri concorrenti con un grado inferiore di invalidita’ possano vantare titoli piu’ specifici o di grado superiore.







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