Medico di Famiglia incompatibile con ogni lavoro dipendente
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


La Cassazione applica rigidamente l’ art. 4 della legge 412/1991 (incompatibilita’ con qualsiasi rapporto dipendente, pubblico o privato, anche precario) e sancisce l’ incompatibilita’ anche col lavoro di ricercatore universitario in settori non convenzionati col SSN (Cass. Lavoro n. 15789/2010).
Daniele Zamperini



Un ricercatore universitario aveva chiesto che venisse riconosciuta la compatibilita’ del suo contratto di universitario puro in settore non convenzionato, con l’ attivita’ del Medico di Famiglia.
La Cassazione respingeva la richiesta in base alle norme contrattuali nazionali dei medici di famiglia e alle leggi vigenti che permettono tale possibilita’ solo ai medici penitenziari.
I medici di famiglia convenzionati col SSN, ribadisce la Cassazione, possono effetture solo attivita’ autonome, gestite comunque in base alle normative contrattuali.







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