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Argomento: Normative di interesse sanitario


La responsabilità medica e' contrattuale e il medico deve dimostrare consenso informato
 Confermando l' indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente secondo il quale la responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale e non precontrattuale, di fronte all' accusa da parte del paziente della carenza di un' adeguata informazione, è il medico ad essere gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione. (Cass. III civ. n. 11005/2011)
Daniele Zamperini

 I fatti: un medico e' stato condannato dalle Corti di merito al risarcimento dei danni nei confronti di un paziente a cui, in seguito ad un errore diagnostico, aveva prescritto un fermaco che aveva procurato gravi problemi visivi senza una preventiva completa informazione.

Il medico aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo la natura  occasionale e "diluita" delle prestazioni, che lo avrebbe esentato dall' obbligo contrattuale.
La Corte ha respinto le motivazioni del sanitario, confermandone la condanna e ribadendo un principio di diritto ormai consolidato: la responsabilita' contrattuale sussiste anche laddove il medico si limiti alla diagnosi e all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato.
Non essendo in grado di dimostrare l' adempimento di tale obbligo, la condanna del medico andava confermata.






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