Proprietario delle scale risarcisce il danno anche se non c'è colpa
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Argomento: Opinioni extraprofessionali


La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dal carattere colposo del comportamento del custode e dall'accertamento della pericolosità della cosa, avendo natura oggettiva e necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico con l’ evento, escluso il solo caso fortuito (Cass. III Civ n. 27898/2011)



I fatti:
Una donna conveniva in giudizio il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta per le scale di un edificio comunale, dichiarando di essere scivolata su uno dei gradini, a causa della mancanza di illuminazione nonché dei detriti e dei calcinacci sparsi a terra.
In primo grado la richiesta della donna veniva respinta.
In appello, invece, il Comune veniva condannato al pagamento in favore della donna della somma di circa 20 mila euro, oltre interessi e spese.
Il Comune ricorreva in Cassazione contestando l’ applicazione della presunzione di responsabilita’.
Ma la Cassazione respingeva il ricorso affermando che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde e dall'accertamento del carattere colposo del comportamento del custode e dall'accertamento della pericolosità della cosa, avendo natura oggettiva necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra bene ed evento, di talché essa sussiste, in definitiva, in relazione a tutti i danni. cagionati dalla ‘res', sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito".







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