Indennizzo anche per danneggiati da vaccini non obbligatori
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


In questo senso si e' pronunciata la Corte Costituzionale, Sent. n. 107 del 26.04.2012
Daniele Zamperini

Il fatto
Il Tribunale di Ancona si e’ rivolto alla Corte Costituzionale sostenendo l’ illegittimita’ dell’ art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (che dispone dell’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) ove non prevede che il diritto all'indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subìto analoghe lesioni e/o infermità per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite.
 
La Corte Costituzionale ha accettato la tesi del Tribunale ed ha osservato che non vi è ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, promosso in base a una legge, dalla pubblica autorità, oppure il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria. Differenziare i casi negando il diritto all'indennizzo si risolverebbe in una evidente irrazionalità della legge, che riserverebbe infatti a coloro che abbiano tenuto un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto acoloro che hanno agito in forza di minaccia di sanzione.

 
Per questo motivo la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia.





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