Ribadita responsabilità’ penale di chi trasmette l'HIV al coniuge
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Ancora una sentenza che ribadisce l’ illiceita’ di colui che trasmette consapevolmente, attraverso rapporti sessuali non protetti, il virus dell’ HIV. (Cass. pen. Sez V n. 38388/2012)

Un uomo veniva condannato in primo grado alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all’interdizione legale e alla sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale durante l'esecuzione della pena, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, perché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate per aver trasmesso alla moglie il virus HIV a mezzo di rapporti sessuali consumati senza precauzione, pur consapevole della malattia, cagionandole una malattia, probabilmente insanabile, con pericolo di vita.
 
Ricorso in appello l’ imputato veniva assolto con formula piena perché il fatto non costituisce reato.
La Corte sottolineava che secondo il perito d’ ufficio non vi era prova che il contagio fosse stato cagionato con rapporti in epoca immediatamente prossima al ricovero che aveva permesso la diagnosi di HIV, e non c’era prova che l'imputato nutrisse motivi di ragionevole sospetto che la sintomatologia manifestatasi prima di tale ricovero dipendesse da infezione HIV e che quindi, quale portatore dell’infezione, potesse contagiare altri soggetti.
 
La Procura presentava ricorso in Cassazione contestando all’ imputato contestato non solo di aver omesso di informare la moglie, ma anche
-  di averle impedito di curarsi adeguatamente, in quanto: aveva impedito alla moglie, durante il proprio ricover,  di conoscere la verità e di intraprendere quindi tempestive ed adeguate iniziative terapeutiche;
-  inoltre, dopo le dimissioni dall'ospedale, l'imputato, per nascondere l'infezione, assumeva farmaci in confezioni prive di etichetta, dicendo che si trattava di cortisone;
-  ai primi sintomi della moglie, oltre ad opporsi al ricovero in ospedale, l'accompagnava al medico di famiglia, riferendo che la donna era depressa e facendole così prescriverle farmaci antidepressivi.
 
Solo l'intervento di altro medico, richiesto dalla madre della donna, consentiva il ricovero ospedaliero e la diagnosi, per la donna, di infezione da HIV.
 
Le menzogne, gli artifici, le simulazioni e il complessivo silenzio erano stati, dai giudici d’ appello, considerati non rilevanti perché successivi al contagio; tuttavia non veniva considerato il successivo peggioramento della donna causato dal complesso di condotte omissive e fraudolente del marito.
 
La Cassazione accoglieva il ricorso per una serie di motivi:
 
- Omissione per mancata comunicazione alla donna della propria malattia e del rischio del contagio
- Impedimento - con menzogne, artifici, simulazioni - di tempestiva adozione di interventi terapeutici.
 
La condotta dell’ imputato ha configurato, secondo la Cassazione, l'ipotesi di lesioni colpose aggravate dalla previsione dell'evento. “ Secondo un condivisibile orientamento interpretativo della dottrina e della giurisprudenza, la colpa cosciente sarebbe ravvisabile nel soggetto, che, nel caso di specie, pur rappresentandosi l’evento a rischio come possibile risultato della sua condotta, ha agito confidando che il contagio avrebbe potuto anche non avvenire ed escludendo che la salute della moglie potesse subire dei danni”.
 
A questa condotta omissiva si era poi sommata un’ altra operativa, costituita dalla disinformazione e dalle condotte tendenti a nascondere la vera diagnosi.
Pur riconoscendo che il contagio e l’ aggravamento non erano stati voluti, essendo altri gli obiettivi dell’ mputato, tuttavia si e’ configurata una condizione di “dolo eventuale” il cui elemento psicologico si configura “quando l'agente, pur non avendo di mira il fatto a rischio, ne abbia accettato … la concreta possibilità del suo verificarsi, in un necessario rapporto eziologico con l'azione medesima.
L'autore non respinge quindi il rischio, e non adegua la propria condotta in maniera coerente e funzionale a manifestare una controvolontà verso l'evento diverso, rispetto a quello primariamente voluto (sez. IV, n. 28231 del 24,6,09, rv 244693; sez. V, n. 44712 del 17.9.08, rv 242610, sez. I, n. 832 dell'8.1 U995; sez. IV n. 11024 del 10.10.1996, rv 207333; sez. V, n. 18568 del 21.1.2011).”.
 
L’ imputato quindi non ha escluso la possibilità di cagionare l'evento a rischio (l'aggravamento irreversibile della già cagionata lesione della salute della moglie).
Su queste basi la Cassazione annullava la sentenza assolutoria della Corte d’ Appello, annullando pero’ anche la condanna di primo grado per sopraggiunta prescrizione.
 
Commento:
Abbiamo gia’ scritto su questo argomento, gia’ espresso da precedenti giurisprudenza.
Per i medici che temessero di trovarsi in situazione di dilemma etico (mettere in guardia il coniuge o non farlo), ricordiamo che il Codice Deontologico, e la Legge sulla Privacy consentono la rivelazione di dati sensibili se necessario per salvaguardare la vista o le salute di un terzo. E’ richiesta la comunicazione preventiva al Garante Privacy. Ne abbiamo gia' discusso in precedenza
 
Vedi anche:
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=328
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=201
 
Daniele Zamperini





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