Corresponsabilita' di equipe in caso di negligenza
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Tutti i medici dell'equipe sono responsabili nell’ organizzazione della fase post-operatoria.
Non e’ applicabile il “principio di affidamento” se l’ organizzazione dell’ assistenza e’ stata negligente. (Cass. IV penale n. 44830/ 20129)
Daniele Zamperini



I fatti:
un soggetto obeso e portatore di patologie correlate (diabete, cardiopatia, apnee notturne)  fu sottoposto ad un intervento di bypass bilio-intestinale finalizzato ad una drastica perdita di peso.
All’ intervento parteciparono tre medici: due operatori chirurghi ed un anestesusta.
Dopo l'intervento il paziente ebbe una grave crisi respiratoria per cui, malgrado il trasferimento in altro ospedale maggiormente attrezzato, decedeva dopo quattrio giorni.


I familiari denunciarono i tre medici, che vennero condannati  in primo grado per omicidio colposo, con conseguente risarcimento pecuniario in favore delle parti civili.
Malgrado i medici avessero invocato l'attenuante data dal cosiddetto Principio di affidamento (secondo il quale ciascuno specialista in un'equipe medica diventa un agente modello, cioè colui il quale risponde della corretta applicazione delle regole scientifiche ad organizzative nel suo specifico ambito di intervento, senza l’ obbligo di verificare la corretteza del comportamento altrui per cui, in caso di inconvenienti ciascuno risponde solo del proprio specifico settore di intervento) la tesi difensiva veniva respinta.

In Appello la pena venne ridotta e furono concesse le attenuanti generiche ma anche in questa sede non vennero riconosciute le esimenti del Principio di Affidamento, in base al quale tra i medici sarebbe stato condannato solo il diretto responsabile. Invece venne ravvisata responsabilita’ di tutti e tre gli operatori ( il primo operatore chirurgico perché responsabile dell'intervento, il secondo perché essendo anche direttore del reparto doveva avere una visione generale dell'operato dei suoi colleghi, l'anestesista infine, per le sue competenze specifiche.


Ricorsi in Cassazione, la Corte confermava quanto stabilito dai giudici di merito: "I componenti di un'equipe medica sono tenuti a programmare adeguatamente non solo la fase di intervento, ma anche quella post operatoria, in modo da fronteggiare adeguatamente i rischi tipici delle operazioni effettuate; quando si tratti di rischi gravi ed evidenti, tutti i sanitari ne sono responsabili, e ciò a prescindere dalle specifiche competenze di ognuno".





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