Occorre dimostrare l’ inidoneita’ prima di licenziare il medico
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Il medico della Asl licenziato per un disturbo da ansia va reintegrato se la sua totale inidoneita’ allo svolgimento delle mansioni non e’ dimostrata (Cass 23330/2012)
Daniele Zamperini

Un medico radiologo era stato licenziato dalla Asl per inidoneita’ al lavoro in quanto affetto da una sintomatologia ansiosa che, secondo le prescrizioni mediche, lo esentava dai turni di reperibilita’ e rendeva necessario, durante la refertazione, l’ affiancamento di un collega.

Reintegrato dai giudici di merito, la ASL ricorreva in Cassazione.
La Cassazione reintegrava il lavoratore nelle sua mansioni in quanto non risultava che l’ inidoneita’ fisica del medico fosse totale (il medico competente non aveva attestato tale condizione) ne’ permanente; inoltre la ASL non aveva provato che il medico, sia pure con capacita’ lavorativa ridotta, non fosse in grado di svolgere mansioni compatibili con l'organizzazione aziendale.
La ASL aveva sottolineato la mancanza assoluta di utilita’ di un radiologo che non possa esercitare da solo la propria attivita’ di refertazione e non possa svolgere turni di reperibilita’, ma non aveva valutato la possibilita’ di un utilizzo alternativo.
. "L'impossibilita’ di adibire il dipendente ad una diversa attivita’ lavorativa riconducibile alle mansioni gia’ assegnategli o a mansioni equivalenti, avrebbe dovuto costituire oggetto di prova da parte dell'Azienda, la quale avrebbe altresi’ dovuto dimostrare che una diversa collocazione del ricorrente comportasse una alterazione dell'organigramma aziendale o dell'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro."
Infatti, fa notare la Corte,  "la sopravvenuta infermita’ permanente del lavoratore integra un giustificato motivo di recesso del datore di lavoro solo allorche’ debba escludersi anche la possibilita’ di adibire il lavoratore ad una diversa attivita’ lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni gia’ assegnategli, o altre equivalenti e, subordinatamente a mansioni inferiori, purche’ tale diversa attivita’ sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore"


La Corte confermava quindi l'illegittimita’ del licenziamento del radiologo rinviando la causa alla Corte d'appello ai fini della determinazione del risarcimento del danno,  precisando che l'illegittimita’ del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti





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