L’ anamnesi reticente da parte del paziente non giustifica l’ errore medico
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Censurata in cassazione la condatta di medici (assolti in precedenti gradi di giudizio) che, per decidere le cure, si erano basati sulle dichiarazioni incomplete e reticenti di un paziente poi deceduto!
(Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 luglio- 12 settembre 2013, n. 20904)

Daniele Zamperini

I fatti:
I familiari di un uomo deceduto preso un Ospedale hanno presentato domanda di risarcimento in Tribunale sostenendo la responsabilita’ civile del nosocomio.
 
In estrema sintesi, era accaduto che il paziente si fosse recato piu’ volte in P.S. lamentando un trauma addominale (una volta alla regione ipogastrica, una volta al fianco sinistro) in seguito al quale si erano formate ematomi e raccolte purulente, piu’ volte operate ed evacuate. Solo in secondo tempo, a seguito dell’ aggravarsi delle condizioni, veniva alla luce una lesione penetrante alla radice della coscia sinistra  con ritenzione di un frammento di legno e infezione che si era diffusa alla pelvi, con stato settico e fascite necrotizzante che portava al decesso il paziente.
 
In entrambi i gradi di giudizio di merito (Tribunale e Corte d’ Appello) la ricihiesta veniva respinta non ravvisandosi profili di responsabilita’ professionale nel comportamento dei medici intervenuti e della struttura ospedaliera, assumendo che la vicenda concernente il ricovero si era connotata come caratterizzata “da particolare difficolta’” agli effetti dell'art. 2236 c.c si’ da giustificare la responsabilita’ medica soltanto per dolo o colpa grave.
La Corte di merito, pronunciandosi per l’ assoluzione, si rifaceva anche alle risultanze della perizia disposta in sede penale, della consulenza disposta in sede civile e della relazione suppletiva redatta riguardo alla medesima, e sottolineva (oltre alla particolare difficolta’ del caso, il fatto che il paziente avesse fornito, all’ atto dei ricoveri, indicazioni incomplete e fuorvianti  Per questi motivi il comportamento dei sanitari non appariva connotato da negligenza o colpa grave per imperizia.
 
 
La Cassazione ribaltava le sentenze assolutorie, condannando i sanitari.
 
Le motivazioni della Cassazione, a seguito di un complesso ragionamento giuridico, si basano soprattutto sulla la nota regola dell’ inversione della prova, applicata in modo rigidamente tecnico esasperato.

La struttura ospedaliera, secondo la Corte, avrebbe dovuto dimostrare che “ …in realta’ l'esito finale si era verificato perche’ nessun rapporto curativo avrebbe potuto impedirlo… La verificazione di un inadempimento sul piano oggettivo emergeva dalla circostanza che l'esito del rapporto curativo non aveva condotto alla risoluzione della patologia con la quale l'E. si era affidato alle cure della struttura ospedaliera, che anzi era peggiorata fino all'esito finale” Inoltre “essendo la colpa presunta, imponeva semmai alla struttura di dimostrare che la terapia praticata era idonea ed adeguata nel momento in cui venne effettuata e non certo ai ricorrenti di dimostrane l'inidoneita’”.
 
Il fatto che il paziente avesse taciuto su alcune circostanze e avesse fornito indicazioni non vere e’ stato giudicato dalla Corte irrilevante:

“L'attribuire rilievo ad una mancata collaborazione o imprecisione dell'E. nel fornire le indicazioni in sede di anamnesi, oltre che enunciata del tutto genericamente, e’ parimenti singolare, atteso che, una volta iniziato il rapporto curativo, la ricerca della situazione effettivamente esistente in capo al paziente, almeno per quanto attiene alle evidenze del suo stato psico-fisico, e’ affidata al sanitario, che deve condurla in modo pieno e senza fidarsi dell'indirizzo che puo’ avergli suggerito la dichiarazione resa in sede di anamnesi dal paziente, integrando un diverso operare una mancanza palese di diligenza, con la conseguenza che deve escludersi che l'incompletezza o reticenza sotto il profilo indicato delle informazioni sulle sue condizioni psico-fisiche, se queste sono accertatali dal sanitario e/o dalla struttura attraverso l'esecuzione accurata secondo la lex artis della prestazione iniziale del rapporto curativo, non puo’ essere considerata ragione giustificativa per l'applicazione della limitazione di responsabilita’ di cui all'art. 2236 c.c.”
Il caso veniva rinviato all’ Corte d’ Appello al fine anche di rideterminare akcuni eventi di fatto, ma sempre tenendo conto che se  “restera’ oscuro se uno svolgimento diligente della prestazione avrebbe potuto impedire l'evoluzione della patologia dell'E. in fascite necrotizzante con esito finale mortale, l'incertezza gravera’ sulla struttura ospedaliera orvietana con ogni conseguenza in punto di affermazione della responsabilita’. Dovra’ escludersi che l'incertezza possa essere fatta gravare sui ricorrenti, perche’ altrimenti, con inversione del criterio di riparto della prova…”.
 
Considerazioni personali:
Da comume cittadino e da medico, sono molto preoccupato della direzione che la giurisprudenza sta prendendo in ambito sanitario.
Abbiamo sottolineato in altri articoli come, a fronte di un certo rigore in sede penale, ci sia invece ormai un irrefrenabile preconcetto accusatorio in sede civile.
E’ preoccupante l’ assottigliarsi del principio dell’ “obbligo di mezzi e non di risultato” che costituisce (o costituirebbe) un punto fondamentale: il sanitario deve fare il proprio dovere con diligenza e perizia, indipendentemente dal risultato finale.

Ma se l’ Ospedale deve dimostrare che “in realta’ l'esito finale si era verificato perche’ nessun rapporto curativo avrebbe potuto impedirlo” (ma come e’ possibile?)  e se l’ inadempimento era gia’ di per se' dimostrato “dalla circostanza che l'esito del rapporto curativo non aveva condotto alla risoluzione della patologia” al di la’ di ogni sottile lettura giuridica per i sanitari si preannunciano tempi davvero difficili.

E il paziente viene perfino sgravato da ogni obbligo, anche da quello di collaborazione, al punto che se questa mancanza di lealta’ finisce per causare un evento negativo, questo va a ricadere come colpa sul sanitario!
Colleghi, portiamo subito a revisionare la nostra sfera di cristallo, che' tanto ci viene richiesto!






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