Risarcibile il danno causato dal silenzio sull'incapacità di consumare il matrimonio

L'aver volontariamente disatteso l'obbligo di comunicare alla propria consorte sin dai tempi del fidanzamento la propria incapacità coeundi contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e buona fede e dà luogo alla lesione di fondamentali della persona costituzionalmente riconosciuti, che è presupposto della responsabilità civile.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 10/05/2005, n. 9801) 

E' fondata la pretesa risarcitoria per responsabilità aquiliana del coniuge cui è stato taciuto prima del matrimonio l'incapacità di avere rapporti sessuali completi, in quanto tale omissione lede valori della persona costituzionalmente protetti e diritti inviolabili che esigono la riparazione mediante indennizzo. L'intensità dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibiltà si riflette anche nei rapporti tra le parti prima del matrimonio che, nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, devono essere improntati agli obblighi di lealtà e di correttezza, comprensivi anche dell'obbligo di informazione sulle circostanze che afferiscono alle proprie condizioni psicofisiche idonee a compromettere le finalità stesse del matrimonio.

IPSOA 16/5/05