Tatuaggio a un minore senza consenso dei genitori e' reato

E’ passibile di denuncia per lesioni dolose colui che effettua un tatuaggio permanente ad un minorenne senza il consenso dei genitori.

Questa e’ la sostanza della sentenza n. 45345 del 14/12/2005 della Cassazione (sez. V penale).

Sono perseguibili, secondo il Codice Penale, tutte le lesioni dolose che comportino una “malattia”.

Il procedimento puo’ essere attuato d’ ufficio in caso di lesine che comporti una durata della malattia superiore a 20 giorni (lesione dolosa “grave”) o per la quale residui una “malattia” probabilmente insanabile.
Il problema puo’ consistere, in casi consimili,
nell’ esatta definizione della “malattia”.

La Corte ha percio’ specificato che per la sussistenza della "malattia" di cui all'art. 582 c.p. non è necessario che si verifichi un’ apprezzabile riduzione di funzionalità della parte del corpo interessata dal fatto lesivo (la “malattia” dunque non si identifica con la “menomazione funzionale”) ma quel concetto abbraccia “tutti i fatti lesivi di modesta entità, quali le ecchimosi, i graffi, le scalfitture, le abrasioni etc.”.

Nel caso in oggetto un soggetto aveva praticato sul corpo di una minorenne un tatuaggio senza il consenso dei genitori della stessa. Questo tatuaggio aveva comportato (come avevano stabilito i periti “ una alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute”. Sulla scorta del principio espresso prima, e sulla base di questa “menomazione cutanea” (avente anche i caratteri della permanenza) la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna nei confronti dell’ operatore inflitta dalle Corti di merito..

Ne’ sono valse le argomentazioni difensive sulla scarsa entita’ della lesione: “Non vi è spazio, in questa sede” ha aggiunto la Corte “per la prospettata distinzione fra apprezzabilità e semplice percettibilità della lesione”.

(DZ– GZ) 6/3/2006