Garante Privacy: Informativa semplificata per i medici di base

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento del 19/07/06 (G.U. del 08/08/06 n. 183) indica gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali.

Viene specificato che:
a) le informazioni relative allo stato di salute dei pazienti possono essere rese
note ai familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico. Al riguardo, l'informativa e il consenso possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli casi di impossibilità fisica o di incapacità dell'interessato;
b) i suddetti medici raccolgono, di regola, i dati personali presso l'interessato e possono
trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base della prescrizione dello stesso medico) solo quando l'interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria o al professionista presso cui si è rivolto il suo consenso.
Gli elementi vanno integrati in base a situazioni specifiche (sperimentazione clinica, medicina mediante comunicazioni elettroniche ecc.). 
I contenuti dell'informativa possono essere comunicati direttamente all'assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalità (in aggiunta o in sostituzione delle altre forme) quale, ad esempio, la riproduzione dell'informativa in carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli; generalmente vanno comunicati prima della prestazione salvo casi particolari.

Riportiamo, di seguito il testo consigliato dal Garante, da adattare eventualmente alle specifiche necessità del singolo medico.
Tale testo non e' tassativo, e possono essere usate dizioni diverse. In particolare il testo da noi precedentemente consigliato in questo sito e' perfettamente idoneo, ed anzi e' anche piu' esaustivo, per cui resta pienamente valido e chi lo avesse usato puo' essere del tutto tranquillo; non e' necessario raccogliere nuovamente il consenso.


"Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.
Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.
Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso."

Daniele Zamperini
Guido Zamperini

(20/08/2006)