Diagnosi omessa per malattia asintomatica: assolto il medico
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Confermata dalla Cassazione una regola di buon senso: il medico non e’ superman, e se la malattia e’ asintomatica non puo’ essere riconociuta uan responsabilita’ professionale (Cassazione, sez. III Civile, 31 maggio 2013 – 16 gennaio 2014, n. 750)
Daniele Zamperini

L’ evento e’ senza dubbio doloroso, di quelli che lasciano il segno: un bambino affetto da una forma lievemente febbrile iniziata con cefalea e poi episodi di vomito e curato dal medico di famiglia con antipiretici, decedeva in seguito (come accertato successivamente) per broncopolmonite.

I genitori citavano in Tribunale il medico sostenendo che egli avesse commesso un errore diagnostico e terapeutico senza approfondire con esami piu’ specifici.
Sebbene il GIP avesse emanato un decreto di archiviazione nei confronti del medico, ritenuto incolpevole, il giudice di primo grado aveva ritenuto di dover disporre una CTU.
 
Il CTU (Consulente d’ Ufficio) confermava l'assenza di qualsiasi responsabilità professionale del sanitario anche perché non vi era alcun nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento morte.
I genitori ricorrevano in appello, ma anche in questa sede la domanda di risarcimento veniva respinta.
Veniva quindi avanzato ricorso in Cassazione.
La Corte ritenava di non poter accogliere l’ istanza dei genitori in quanto basata essenzialmente sulla richiesta di rivalutazione delle circostanze di fatto.
Come e’ noto la Cassazione si pronuncia su principi di diritto e non puo’ ne’ deve sindacare i fatti, ormai stabiliti nei precedenti gradi di giudizio.
Per questa ragione la Corte rigettava il ricorso ritenendo che la conclusione a cui era giunta la Corte d'Appello (sulla base dei fatti accertati sia in sede penale che dalla CTU civile) era esatta cioè non vi era alcun nesso causale tra la condotta del medico e l'evento morte.





Questo Articolo proviene da Scienza e Professione - (Daniele Zamperini Medico)
http://www.scienzaeprofessione.it

L'URL per questa storia è:
http://www.scienzaeprofessione.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1002