Partecipare occasionalmente a un intervento ne condivide la responsabilita'
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Condannato per lesioni, in concorso con l' equipe chirurgica, anche il medico trovatosi occasionalmente a partecipare (Cass. Pen IV n. n. 35953/14)
Daniele Zamperini


Un neonato aveva riportato, in seguito alle manovre effettuate dai medici, la paralisi del plesso brachiale destro.
L' quipe saniatria era stata condannata per lesioni colpose, compresa una giovane ginecologa che si era trovata incidentalmente presente e che si era limitata ad incitare la partoriente senza effettuare alcuna delle manovre incriminate che avevano causato le lesioni.
Questo anche perche' l' equipe era guidata da uno stimato ginecologo di esperienza ultraventennale, ella riteneva di non poter essere ritenuta responsabile delle operazioni compiute dagli ostetrici  " di ruolo".
  La Corte pero' rigettava il ricorso confermando la sentenza di condanna di secondo grado, annullando le pendenze penali per prescrizione  ma confermando le pendenze civili.

"Destituita di fondamento deve ritenersi la proclamazione d'innocenza sul presupposto che la ricorrente, non componesse l'equipe e, trovatasi casualmente in sala parto, si fosse affidata alla maggiore esperienza del dott. ---. Il primo asserto contrasta insanabilmente con i fatti, proponendo una  ricostruzione a dir poco paradossale, secondo la quale in una struttura sanitaria pubblica la ripartizione dei compiti (la --- asserisce che, visitata la partoriente al momento dell'ingresso, aveva poi presenziato casualmente al parto, collaborando incidentalmente) e il dovere di prestare la propria opera (ovviamente secondo le necessità del caso) sfugga allo schema operativo
dell'equipe, sfumando in una non meglio precisato spontaneo aiuto solidaristico.

La pretesa, poi, di andare esente da responsabilità sul presupposto che altro medico abbia più anzianità di servizio è radicalmente contraddetta dalla constatazione che entrambi i sanitari avevano la stessa specializzazione in ostetricia e ginecologia, cosicchè deve escludersi che uno dei due, sol perché meno anziano, possa pretendere esonero dalla penale responsabilità per essersi fidato acriticamente della condotta professionale del collega, che avrebbe dovuto essere ben in grado di valutare e, se del caso, contrastare (cfr. Cass., Sez. 4, n. 40789 del 26/6/2008, Rv. 241365, con la quale si esclusa forza scriminante all'affidamento esclusivo all'operato dell'aiuto)".

Commento personale:
Stare molto attenti, quindi, a non capitare nemmeno casualmente in circostanze del genere, e a non pensare di poter essere magari utili. Puo' costare molto caro!
E poi si lamentano della medicina difensiva!

Daniele Zamperini

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