La Cassazione contro i call center indesiderati sui cellulari
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


La Cassazione dice basta alle promozioni indesiderate sui cellulari, sia quelle con operatore che alle chiamate mute  (Cass. I Civ. n. 2196/2016).
(Per ora solo sui cellulari)
Daniele Zamperini



A seguito di numerosi reclami da parte degli utenti infastiditi da chiamate vocali o mute (effettuate in automatico dal sistema senza che l' operatore poi intervenga concretamente e quindi tale da scaricare tutto il disagio sull' utente) effettuate sui loro cellulari, era stata svolta una ispezione da parte del Garante che aveva emanato delle sanzioni ed espresso una serie di regole da osservare da parte delle compagnie di marketing a tutela degli utenti.

Queste avevano proposto ricorso in Tribunale, che pero' dava loro torto.

Finiti in Cassazione, questa ha sosttolineato come per il trattamento dei dati personali degli utenti sia necessario il loro esplicito consenso. Alle obiezioni delle Societa', che sostenevano che tale consenso fosse implicito in coloro che non si erano iscritti al registro delle opposizioni, la Corte ha sottolineato come la deroga al consenso espresso dell'utente ex art. 130, comma 3-bis del codice privacy e' applicabile solo ai dati personali pubblicati negli elenchi degli abbonati ai servizi di telefonia, per cui il trattamento dei dati stessi puo' dirsi consentito a prescindere dal consenso preventivo dell'interessato, salvo ovviamente il diritto di opposizione attraverso l'iscrizione nell'apposito registro. Da cio' deriva che "rimane in tal guisa legittimo il trattamento del dato personale tratto da elenchi solo in quanto gli elenchi siano pubblici, come non è invece per il caso della telefonia mobile".

Il consenso implicito, in definitiva, non e' valido nel caso di telefonate "automatiche" cioe' senza operatore, e nei casi in cui il numero non sia incluso in uno degli elenchi pubblici.
E' stato anche sottolineato il diritto dell' utente di rifiutare in qualsiasi momento contatti pubblicitari anche nel caso che avessero fornito spontaneamente, in fase iniziale, il loro recapito telefonico o elettronico.





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