Indennita' di accompagnamento per le patologie neurologiche
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario



Anche l'oligofrenia e tutte le altre patologie neurologiche possono dare diritto all'indennita' di accompagnamento: in questi casi va valutata la concreta incapacita' di compiere autonomamente in maniera adeguata gli atti elementari della vita quotidiana, in modo tale da salvaguardare la propria salute e la propria dignita' personale senza creare pericoli a se' o agli altri.
( Cass. 5032/2016)

Daniele Zamperini


La Cassazione ha ribadito ancora un concetto gi'a espresso in passato (ad es. Cass. 667/2002) ma spesso disatteso, che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche a coloro che siano materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ma che in concreto lo facciano necessitando, in ragione di gravi carenze intellettive o stati patologici, della presenza di un accompagnatore. 

In altre parole la capacita' del soggetto richiedente l' indennita' a compiere gli atti giornalieri elementari deve essere valutata non solo come idoneita' a compierli materialmente ma anche come idoneita' a comprenderne il significato, la portata e l'importanza anche ai fini della salvaguardia della sua salute psico-fisica.

Inoltre non è sufficiente fare riferimento al numero di atti elementari che il soggetto non sia eventualmente in grado di compiere (ad esempio basandosi sugli score numerici della ADL e IADL ndr) ma occorre concentrarsi soprattutto sulle loro ricadute sulla salute e sulla dignità dello stesso.  


Il caso in oggetto verteva essenzialmente sulla decorrenza del diritto, in quanto i giudici di merito avevano riconosciuto si' il diritto all'indennità di accompagnamento a un soggetto affetto da gravi patologie neurologiche, dal 2012 e non dal 2007 come richiesto, ma non avevano considerato le peculiarità comportamentali del beneficiario e non si erano attenuti alle considerazioni sopra riportate circa gli effetti delle malattie psichiche sulla capacita' di compiere autonomamente gli atti del vivere quotidiano.  

Il caso veniva percio' riinviato in Corte d' Appello per una valutazione piu' approfondita delle reali condizioni del richiedente e per una riconsiderazione della decorrenza. 

 Daniele Zamperini






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