Ordinanza Ministeriale per proteggere i cani dai bocconi avvelenati
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




E' entrata in vigore il 13 giugno 2016 la nuova ordinanza «Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati» che chiarisce e integra le precedenti norme finalizzate a proteggere gli animali dai “bocconi killer”, un flagello che puo' colpire indiscriminatamente animali selvatici o domestici o, in casi particolari, anche bambini.


Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza del Ministero sella Salute del 13 giugno 2016 circa le «Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati»,  si chiariscono piu' dettagliatamente alcuni concetti e si inaspriscono le sanzioni:

- Definizione di esca  o boccone avvelenato: 
non solo bocconi avvelenati con sostanze tossiche ma «comprende anche quelli contenenti vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente».
E' esplicitamente vietato l’«utilizzo e abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce».  

- Compiti delle Autorita' locali: 
in presenza di sospetto avvelenamento spetterà al veterinario darne subitanea comunicazione al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale, all’Istituto zooprofilattico competente e al sindaco.
Il sindaco, ricevuta la comunicazione, ha l’obbligo di avviare prontamente un’indagine e «con apposita cartellonistica dovrà anche segnalare la sospetta presenza nell’area di esche».
Inoltre dovra' individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato entro 48 ore dalla ricezione del referto dell’Istituto Zooprofilattico "che non esclude il sospetto di avvelenamento"; le norme precedenti prevedevano invece che la circostanza fosse "provata". 

Daniele Zamperini






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