Procedimento disciplinare e sospensione per i "furbetti del cartellino"
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario



Vita più dura per gli assenteisti della Pubblica Amministrazione con l'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016 (Riforma Madia)



La nuova norma disciplina le norme in materia di licenziamento disciplinare nella pubblica amministrazione, con una serie di disposizioni rigide e accelerate (sospensioni e licenziamenti accelerati) ma anche gravi sanzioni a carico di chi deve vigilare.

Viene definita la "falsa attestazione della presenza in servizio" come qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o comunque trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.

Il nuovo comma 3-bis introduce un nuovo procedimento disciplinare "accelerato" attuabile anche solo dal fatto di cogliere il soggetto in flagranza di reato e/o dell’esistenza di riprese video. 
Tale procedimento disciplinare, a differenza dei procedimenti ordinari (da concludersi entro 60 giorni o in certi casi anche 120 giorni) si deve concludere in 30 giorni e prevede 48 ore per la contestazione dell’addebito. Durante la sospensione, al dipendente colto sul fatto e' dovuto solo un assegno alimentare e non lo stipendio

 E' onere del Responsabile della struttura (a scanso di pesanti sanzioni)  contestare l’addebito entro 48 ore, sospendere il dipendente e trasmettere all’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) gli atti di un procedimento già avviato. Il dipendente e’ convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 15 giorni ma tale termine sembra non essere tassativo.

Entro 15 giorni va effettuata la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti per un eventuale risarcimento.

Sono stati criticati i tempi troppo stretti che, trattandosi di una sanzione grave, quale quella del licenziamento, potrebbero essere causa di ingiusti giudizi e di limitazione del diritto di difesa, tuttavia le regole rimangono quelle qui esposte finche' il legislatore non riterra' di modificarle.

Daniele Zamperini






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