Deviare i pazienti in studi privati costituisce abuso d'ufficio
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


La Cassazione ribadisce il carattere di illecito penale per il medico di servizio pubblico che devia i pazienti presso uno studio privato, aggravato dal ruolo di Pubblico Ufficiale. I pazienti vanno inviati ad altra Struttura pubblica adeguatamente attrezzata



La Cassazione aveva gia’ espresso in passato un analogo concetto, ma evidentemente c’e’ chi confidava nella scarsa consistenza dei controlli.
Nel caso in oggetto, un medico operante come specialista in una struttura pubblica , inviava i propri pazienti che a suo dire necessitavano di particolari approfondimenti strumentali assenti nella struttura in cui operava, ad un laboratorio privato di cui era socio.



La Cassazione (VI Sez. Penale Sent. 27936/2008) ha invece classificato tale comportamento come delitto di abuso d'ufficio, condannando il medico.

Il sanitario si e’ difeso invocando il fatto di aver agito nell’ interesse della salute del paziente, per la mancanza di strumenti idonei nell’ambulatorio pubblico, e presenti invece nel suo laboratorio privato.

La Cassazione non ha ritenuto suffiente tale giustificazione, precisando che "la condotta del medico
specialista di una struttura pubblica, il quale per conseguire un vantaggio patrimoniale, in violazione del dovere di astensione di cui all'art. 6 del d.m. 31 marzo 1994, indirizzi un paziente verso il laboratorio di cui egli sia socio, per l'espletamento di un esame che si sarebbe potuto eseguire anche presso una struttura pubblica della stessa città, integra il delitto di abuso di ufficio".

E’ stato giudicato irrilevante il fatto che l'imputato fosse autorizzato ad esercitare attività professionale privata extramuraria in due ambulatori, in quanto tale 'licenza' non lo esimeva affatto dall'assicurare sempre l'interesse della Pubblica Amministrazione dalla quale dipendeva.



Il fatto che tale concessione attenuasse gli obblighi di 'fedeltà' e di 'non concorrenza' non consentiva ugualmente l'intenzionale e provocato sviamento dei pazienti (in violazione dell'obbligo di astensione), i quali invece dovevano essere 'inviati' in uno dei vicini Presidi ospedalieri, dotati
appunto dello strumento ritenuto funzionale per il completamento dell'intervento diagnostico - terapeutico di competenza.


DZ
Fonte: studiocataldi







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