Lesioni stradali: in mezzo al guado
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




La legge n. 41 del 23 marzo 2016 (G.U. n. 70 del 24.03.2016) in vigore dal 25 marzo 2016, ha introdotto i reati di omicidio stradale (Art. 589-bis) e di lesioni personali stradali (Art. 590-bis), commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Questi nuovi articoli prevedono un inasprimento delle sanzioni rispetto a quanto precedentemente previsto dal Codice Penale in tema di omicidio colposo (Art. 589) e di lesioni personali colpose (Art. 590); cio' comporta che le lesioni stradali gravi o gravissime  vengano a rientrare tra quelle procedibili d' ufficio, e non piu' su querela della parte offesa (come era finora, eccettuate le patologie conseguenti a violazione delle norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro).


COSA COMPORTA CIO' PER IL MEDICO?
In caso di lesioni stradali gravi o gravissime (in sostanza aventi prognosi superiore a 40 giorni) il medico si troverà nell’obbligo di redigere il referto all’Autorità Giudiziaria (o la denuncia nel caso il sanitario sia Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio). La quasi totalita' dei sanitari, sia dipendenti che convenzionati.
Referto: obbligo per il sanitario che, nell’esercizio della propria professione, abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio.
Il referto deve pervenire entro 48 ore al Pubblico Ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria e deve riportare i dati della persona assistita e ogni circostanza utile all' Autorita' Giudiziaria.
Inottemperanza dell' obbligo: Omissione di referto (ex art. 365 c.p.), o omissione di denuncia (ex art. 361 -362 c.p.).
Va specificato che qualora più persone abbiano prestato la propria opera o assistenza queste sono tutte obbligate al referto che puo' essere sottoscritto da tutti se presenti in contemporanea, oppure inviato separatamente da ciascuno se la prestazione sanitaria e' presentata in momenti diversi.
Il referto o la denuncia possono essere inoltrati o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria ( Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Costiera o Sindaco nei comuni ove non siano presenti tali corpi) o direttamente presso la Procura della Repubblica

LE SUCCESIVE NORMATIVE
La Riforma del Codice Penale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso 2017 ha introdotto grosse novità per il reato di lesioni personali stradali, di cui abbiamo detto, che resterà procedibile soltanto a querela e non più, come oggi, d’ufficio.
Infatti il comma 16. dell’unico articolo che costituisce la recente riforma, delega al Governo di adottare, entro un anno dall’entrata in vigore del testo, una serie di decreti che vadano a modificare la disciplina del regime di procedibilità. Fra le modifiche previste è inclusa la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la reclusione fino a un massimo di quattro anni (come appunto le lesioni stradali colpose).

La norma prevede tuttavia una serie di eccezioni: resteranno perseguibili d' ufficio i casi in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 del Codice Penale: 
- guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti;  
- guida a una velocità superiore al doppio rispetto al limite, e comunque superiore ai 70 km/h in centro urbano e oltre il limite di almeno 50 km/h in su strade extraurbane; 
- guida contromano; 
- mancato rispetto di semaforo rosso;
- inversione a U in presenza di curve, dossi o di un incrocio;
- sorpasso in prossimità di strisce pedonali o in presenza di riga continua.


La riforma migliorativa entrera' in vigore dopo l' emanazione dei decreti di attuazione, previsti nel tempo massimo di Agosto 2018. Trascorsi i tempi tecnici  per l'ingresso in vigore della disposizione, il reato di lesioni personali stradali non sarà più perseguibile d'ufficio, salvo i casi "aggravati" gia' citati.  Ma come individuarli??

COSA FARE NEL FRATTEMPO? 
Attualmente fino ai nuovi decreti sono in vigore le norme previste dalla L. 41/2016, quindi il medico che presti assistenza ad un soggetto che, in seguito ad infortunio stradale , abbia riportato lesioni della durata superiore a 40 giorni, DOVRA' PRESENTARE REFERTO.

Non importa se visiti il paziente per primo (es: medico di Pronto Soccorso) o intervenga in secondo tempo per prolungare la prognosi (es. medico di famiglia, ortopedico ecc.): superando i 40 giorni complessivi dovra' presentare referto.
Non importa se il prolungamento di malattia avvenga mediante certificazioni INPS o certificazioni private per uso assicurativo: va presentato referto.
Potrebbe forse essere escluso il caso in cui l' incidentato non riferisca esserci responsabilita' di terzi, ma e' ancora tutto da valutare.  
Non e' chiaro come possa, il medico curante, venire a conoscenza di eventuali circostanze aggravanti. E' bene comunque tener conto che presentare un referto in piu' non comporta di per se' alcun reato da parte del medico.
Non e' chiaro come si potra' evitare il doppio metro di giudizio tra chi abbia un incidente adesso e chi lo avra' dopo agosto 2018.
Aspettiamo chiarimenti. 

"Io speriamo che me la cavo..."
                                                                                                          Daniele Zamperini

V. appresso uno schema di referto



REFERTO PER L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………
Anno di nascita …………………… Residenza … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … ………………………………………………………………………………………………….
L' evento: data, luogo, ora e circostanze dell' evento ………… ………………………… … … ………
Si segnala che il/la medesima, sulla base di quanto riferito, è incorso in data ___/___/___ in un sinistro stradale con riferita responsabilità di terzi. 
…… … …… … … … … … … … … … …. .. … … … .. .. . .. .. … … .. … .. … … .. … … … … … ..
.. . … ……………….. ………………………………………………………………………………………
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Obiettivita': ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Diagnosi ……………………………………………………………………………………………………...
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Prognosi complessiva ………………………………………………………………………………………………………
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Altre informazioni … … .. .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. .. … … …
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Data e ora …………………………..
Il sanitario
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Ritirato il …………………………………… da …………………………………………………………







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