Criteri di responsabilita' medica: " piu' probabile che non"
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Argomento: Normative di interesse sanitario




E' l' assistito che deve dimostrare che deve dimostrare che la condotta del sanitario è stata la causa del danno; tale dimostrazione si dave basare sul criterio del "piu' probabile che non" (Cass. III civile n. 26824/2017)


I fatti: 
a un neonato era stata riscontrata una retinopatia a carico dell' occhio destro, che poi aveva portato alla perdita totale della vista.

La patologia in causa poteva riconoscere diversi fattori causali, evidenziati nel corso dei procedimenti giudiziari: una malformazione congenita della retina, un'infezione da citomegalovirus, una iperossia da eccessiva somministrazione di ossigeno.
Solo il terzo fattore poteva essere ricondotto a responsabilita' dei sanitari

Nel corso del procedimento giudiziario non era stato dimostrato in alcun modo che il danno alla salute del bambino potesse essere ricondotto causalmente alla condotta dei medici e della struttura sanitaria che lo avevano in cura. La causa piu' probabile era invece che la malformazione fosse congenita o comunque preesistente alla nascita.
Per questi motivi la richiesta di risarcimento era stata rigettata sia in primo che in secondo grado..

Ricorsi in Cassazione, questa ha ribadito che l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui si chiede il risarcimento grava in capo al paziente danneggiato. A tal fine, l'attore deve provare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, che la condotta del sanitario ha cagionato il danno secondo il criterio del "più probabile del non".

Poiche' questo criterio non era stato rispettato e la responsabilita' dei sanitari non sufficientemente dimostrata essendo la causa del danno rimasta incerta, la domanda di risarcimento e' stata rigettata .

Daniele Zamperini







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