Il problema dell' amianto
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




Criteri per la valutazione della pericolosita' dell' amianto (eternit) e per i provvedimenti da prendere


L'Eternit è un marchio di fibrocemento brevettato nel 1901  e largamente usato nell' edilizia, non piu' commercializzato dall 1994. Solo nei primi anni Sessanta inizio' ad emergere la consapevolezza sulla la pericolosità della polvere di amianto, originata dall'usura dei tetti. E' ormai dimostrato che questo materiale e' causa di tumori pleurici e polmonari per cui dal 1992 in Italia è stata vietata sia la commercializzazione che l' utilizzo di questo materiale, che tuutavia e' ancora presente in moltissime costruzioni dell' epoca. 
Essendo ormai fuori legge, chi è proprietario o custode di un immobile in cui è presente ha l'obbligo giuridico di allertare le autorità competenti e procedere al suo smaltimento.

Il fatto va denunciato alla Asl territoriale ove e' istituito un registro in cui viene segnalata la localizzazione dell'amianto. La ASL effettuerà un sopralluogo e darà il via ad un programma di controllo e manutenzionecon lo scopo di prevenire i rischi per la salute e favorire lo smaltimento. 

Se l'amianto è in buone condizioni non vi è l'obbligo di rimozione, ma il proprietario (o custode) dell'immobile è tenuto al controllo e alla manutenzione. Se l'Eternit non è in buone condizioni sarà necessaria la dimissione e la bonifica.

Se l'amianto si trova in un condominio l'amministratore  dovrà effettuare una mappatura degli elementi in Eternit presenti nelle zone comuni avvalendosi della consulenza di un tecnico abilitato.
Trattandosi di un obbligo di legge, per ottemperare ad esso non è necessaria nessuna approvazione da parte dell'assemblea condominiale, tuttavia i condomini vanno informati. Se l' Eternit e' friabile e pericoloso per la salute l'amministratore dovrà denunciare immediatamente la situazione all'Asl; Le spese di onifica, rimozione e smaltimento dell'amianto saranno ripartite fra i condomini dello stabile in base alle tabelle millesimali.

La sua pericolosita'
Trattandosi di un materiale fibroso, con il tempo l’amianto si sfalda in fibre molto piccole e volatili che provocano infezioni alle vie respiratorie e tumori alla laringe e ai polmoni. Le polveri contenti fibre di amianto se respirate, possono causare gravi patologie. Va tenuto presente pero' che il potenziale di pericolosità dei materiali contenenti amianto non e' lo stesso identico per tutte le tipologie di manufatti, essendo legato alla maggiore o minore possibilità di rilascio di fibre, parametro influenzato dallo stato di conservazione del manufatto.
E' la respirazione delle fibre piu' piccole che e' realmente pericolosa (e' un elemento ritenuto certamente cancerogeno) in quanto l' amianto di per se' non e' velenoso e non emette gas tossici e tantomeno radiazioni.

L' amianto e' particolarmente pericoloso allorche' si tratti di materiale friabile in quanto le fibre microscopiche sono difficilmente emanate dai materiali compatti. Il comune eternit, se mantenuto in buone condizioni e non sia particolarmente abraso o danneggiato, ha un livello di pericolosita' molto basso. Alti livelli di pericolosita' si sono rilevati invece in ambienti di lavoro ove veniva manipolato o spruzzato oppure tenuto in cattivo stato di conservazione. 

E se si scopre amianto nel proprio condominio o in quello vicino?
Da anni vige l'obbligo di censimento per tutti gli edifici che presentano lastre in Eternit (andrebbe denunciato a cura dei proprietari). Se l' eternit e' presente in un edificio vicino e' possibile effettuare una segnalazione allaAsl oppure ai Vigili urbani o al Nucleo ecologico e tutela ambientale dei Carabinieri. Ricevuta la segnalazione verra' contattata l'Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) che effettuera' il sopralluogo per valutare come intervenire.

E se si e' acquistato un immobile con copertura in eternit?
La Cassazione ha stabilito che la vendita (o il relativo compromesso) e' tuttora valida se l' immobile e' comunque abitabile e privo di pericolo effettivo  ( Cass. n. 15742/2017). Infatti, ha sottolineato la Corte, la legge n 257/92 vieta la vendita e l'utilizzo dell'Eternit, ma non prevede la sua rimozione nelle costruzioni gia' presenti al momento dell'entrata in vigore della norma. Ha pero' pure sottolineato la possibilità di richiedere una riduzione del prezzo di vendita in base anche alla specifica pericolosità dell'Eternit presente, valutata dalle autorita' con le modalita' indicate prima.

Daniele Zamperini







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