Non sempre responsabile l'infermiera che non avvisa il medico
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Argomento: Normative di interesse sanitario




Non c'e' responsabilita' se non si dimostra che il medico poteva utilmente intervenire in modo da impedire l' evento dannoso (Cass. 39497/2017) 


Un paziente ricoverato in una struttura ospedaliera si lamentava durante la notte per un peggioramento delle condizioni di salute. 
L' infermiera di turno, nonostante le lamentele, non allertava il medico di guardia; il paziente, come si accerto' in seguito, presentava una complicanza emorragica postoperatoria con shock emorragico. 

L' infermiera veniva denunciata e condannata dai giudici di merito a due mesi di reclusione per aver provocato colposamente un peggioramento delle condizioni del paziente.

La Cassazione invece annullava con rinvio la sentenza, in quanto occorreva dimostrare che la struttura sanitaria era in grado di garantire gli esami necessari e che il medico poteva intervenire utilmente. 
Era infatti necessaria la prova, per i giudici, che, nel cuore della notte, la struttura sanitaria fosse in grado di garantire gli esami di laboratorio necessari a diagnosticare la complicanza emorragica e che, se l'infermiera avesse avvisato il medico, questi avrebbe potuto compiere immediatamente gli interventi utili a impedire l'aggravarsi e il complicarsi della condizione di shock emorragico.
In questo caso non era stata dimostrata nessuna di tali circostanze, e non era dimostrato che le condizioni del paziente fossero ancora reversibili. 
Mancava, insomma, il "necessario giudizio controfattuale" (necessario, per i giudici di legittimita' per accertare l'effettiva relazione causale tra la condotta omissiva dell'infermiera e l'evento.

La causa veniva quindi rinviata ad altro giudice per le necessarie indagini.

Daniele Zamperini







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