Il medico troppo scortese rischia il posto
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Argomento: Normative di interesse sanitario





E' di particolare gravita' la condotta del medico dirigente di struttura sanitaria che urla con rabbia verso i colleghi di fronte agli utenti. Va soltanto valutata la sanzione piu' opportuna (Cass 12102/2018).


I fatti: un medico dirigente operante in una struttura aveva verbalmente aggredito in malomodo il Direttore della struttura stessa e l'addetta al personale urlando, inveendo e pronunciando parolacce. 
All' episodio avevano assistito altri dipendenti e degli utenti, presenti per il disbrigo di alcune pratiche.
Licenziato a seguito di un provvedimento disciplinare, il medico aveva impugnato il licenziamento in Tribunale contestando l' esistenza di giusta causa nonche' la proporzionalita' della sanzione, non rientrando i fatti tra quelli contemplati dal Contratto Nazionale come passibili di licenziamento.

 uffici amministrativi della Casa di Cura alla presenza degli utenti e dei loro familiari. Il medico rischia dunque il licenziamento poiché, stante le prove raccolte, il fatto non può ritenersi insussistente e, semmai, può discettarsi della proporzionalità della sanzione.

In primo grado l' impugnativa del medico veniva respinta mentre in Appello veniva accolta in quanto la Corte riteneva non sussistente l' accusa verso il medico e, in ogni caso, non rientrante tra le fattispecie per cui era previsto il licenziamento.

La Cassazione modificava invece la sentenza della Corte d' Appello in quanto il fatto risultava accertato, non poteva ritenersi (oltre che insussistente) privo del carattere di antigiuridicità e neppure risultava prevista dal contratto, per tale condotta, una sanzione meramente conservativa.

Infatti il CCN non contiene una specifica tipizzazione degli illeciti, rimettendo  la sanzione ('art. 11)  alla valutazione della loro gravità, e prevedendo il licenziamento qualora l'infrazione rivesta "carattere di particolare gravità".

Il comportamento sanzionato risultava indubbiamente esistente e, essendo per di più avvenuto in presenza del personale dell'azienda e degli utenti nei confronti del dirigente e del personale dell'azienda, era teoricamente di particolare gravita'.

E' lecito dunque discettare della proporzionalita'della sanzione ma non ritenere insussistente il fatto, come invece aveva fatto la Corte d'Appello annullando il licenziamento. Il ricorso e' stato dunque accolto, l' assoluzione annullata e la causa rinviata ad altro giudice per un giudizio definitivo.

Daniele Zamperini







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