Urlare di notte per far tacere i cani e' reato
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Argomento: Normative di interesse sanitario




Per la Cassazione, indipendentemente dall'esasperazione provocata dal disturbo degli animali, non sono giustificabili urla e fischi che superano il limite di normale tollerabilita'. (Cass. III penale n. 47719/2018).


Una donna e' stata condannata al pagamento di 900 euro di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 659 del codice penale.
Era stato accertato che la signora, per diversi anni, era solita affacciarsi di notte alla finestra e disturbare i vicini con le sue urla e i suoi schiamazzi. 
La donna in sua difesa sottolineava come tale reazione esasperata fosse stata il frutto di un cronico  disturbo provocato dai cani del vicini, come confermato anche da un diversi esposti presentati.

"L'infernale disturbo" causato, sia di giorno che di notte, dai cani avevano portato la donna a fischiare contro gli animali al fine di farli smettere, pronunciando anche il nome del proprietario del cane disturbante allo scopo di invitarlo a una migliore educazione.

Per la difesa, gli isolati fischi e la pronuncia del nome dei proprietari non avrebbero rivestito il carattere di un rumore molto elevato e non si sarebbe trattato di "schiamazzi o rumori" oltre i limiti della normale tollerabilità e in grado di disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone.

La Cassazione rigettava le argomentazioni a difesa, in quanto contrarie al tradizionale orientamento della giurisprudenza secondo cui va tutelato l'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica. 
Il bene giuridico protetto, dunque, viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, intesi come suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, oppure da schiamazzi, che la giurisprudenza qualifica come "grida scomposte e clamorose".

In precedenza la Cassazione si era gia' espressa sulla rilevanza penale delle grida, in particolare di quelle notturne (n. 13000/2009) che ha precisato come la contravvenzione ex art. 659 c.p. sia un reato di pericolo e che la valutazione del fenomeno rumoroso debba essere compiuta in rapporto alla media sensibilita' del gruppo sociale in cui il fenomeno rumoroso si verifica, considerate le circostanze di luogo e tempo della azione.
Il Tribunale aveva seguito tale interpretazione dopo aver accertato il superamento dei limiti della normale tollerabilita', prendendo in considerazione la loro intensita', le ore in cui venivano poste in essere, la concreta percezione da parte di una pluralita' di soggetti, la durata nel tempo, per piu' anni.

Il ricorso era pertanto respinto.

Commento personale: cosa dovra' fare un cittadino che venga parimenti disturbato dall' abbaiare dei cani, tenendo conto che gli esposti presentati dalla donna erano rimasti lettera morta?
Le esigenze dei cani sono quindi prevalenti?
Certo qualcuno puo' obiettare che non puo' essere giustificabile indurre un doppio disturbo per placarne uno. Pero'...
Vediamo poche opzioni: tappi auricolari, doppi vetri, traslochi, proteste ma solo a bassa voce, per carita'!

Daniele Zamperini






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