Farmaci scaduti: e’ reato anche anche se sono omeopatici
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Argomento: Normative di interesse sanitario





Il commercio, la somministrazione e la detenzione per il commercio di farmaci omeopatici scaduti integra il reato di cui all'art. 443 c.p. E non vale sostenere l’ innocuita’ di questi farmaci in quanto privi di efficacia terapeutica ( Cass. 35627/2019).


Il Tribunale (poi confermato dalla Corte d’ Appello) condannava il titolare di una farmacia per aver venduto ad una cliente un farmaco antitumorale scaduto e per detenuto a fini di commercio 194 confezioni di farmaci scaduti, meta’ dei quali omeopatici. Erano stati assolti i dipendenti della farmacia.

Il farmacista era stato colto in fallo due volte: una prima volta la paziente aveva acquistato i farmaci accorgendosi in un secondo momento che erano scaduti, per cui li aveva riportati indietro protestando e poi sporgendo denuncia; la seconda volta (circa un anno dopo) c’era stata una perquisizione della farmacia che aveva rilevato la presenza di farmaci scaduti, pronti per la vendita, mescolati ad altre preparazioni medicinali non scadute.

Le indagini avevano poi rivelato che la vendita di farmaci scaduti si era reiterata nel tempo. 
Il Tribunale aveva ritenuto che non si trattasse solo di disattenzione colposa, ma di una vera e propria organizzazione interna. 
Una lettera prodotta dalla difesa rivelava che erano state fornite ai farmacisti dipendenti della farmacia delle disposizioni in ordine allo smaltimento dei farmaci scaduti,ma tale lettera era stata considerata solo un tentativo di salvare le apparenze visto che non era stata diffusa a tutti e che non erano poi stati disposti adeguati controlli 

Il farmacista ricorreva Cassazione l'imputato rilevando tra l’ altri che la maggior parte dei farmaci rinvenuti negli scaffali erano prodotti omeopatici, privi di efficacia terapeutica.

La Cassazione con sentenza n. 35627/2019 annullava la sentenzaper prescrizione del reato ma, sul tema dei farmaci omeopatici si diffondeva respingendo le tesi dell’ imputato.
"Non è minimamente dubitabile … la riconducibilità del farmaco omeopatico al concetto di medicinale, stante l'ampia definizione allo scopo fornita dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 219 del 2006, che vi include «ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane» (punto 1 della disposizione), nonché «ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica» (punto 2). 
E' dunque palesemente errato restringere il concetto di medicinale ai soli preparati che svolgono una funzione terapeutica validata, e del resto il decreto legislativo citato - che attua la direttiva europea n. 2001/83/CE, e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano - ricomprende nel suo ambito i prodotti omeopatici, sottoponendoli a procedure di registrazione, in taluni casi semplificata, ed etichettatura, al rispetto di standard di sicurezza e, di regola, a farmaco-vigilanza. 

Anche il farmaco omeopatico scaduto costituisce dunque un medicinale «imperfetto», nel senso richiesto dall'art. 443 cod. pen.".

D’ altra parte (commento personale) delle due l’ una: o il prodotto omeopatico non ha effetti farmacologici, e quindi e’ totalmente inutile,  ha ragione il farmacista nella sua difesa ma la sua vendita come prodotto farmaceutico e’ illegittima, oppure presenta i vantati effetti terapeutici e quindi deve rispettare tutte le norme in vigore per i farmaci. Inoltre viene registrato dal Ministero. Non si possono tenere i piedi in due scarpe…
Personalmente ho le mie idee in proposito, ma sono solo personali.

Daniele Zamperini







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