Guardia medica che rifiuta la visita: 4 mesi di carcere
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Argomento: Normative di interesse sanitario





E’ stata confermata la condanna a quattro mesi di carcere per un medico di Guardia Medica che non si era recato a visita presso l’ albergo dove alcuni turisti accusavano dolori addominali. 
Come gia’ piu’ volte segnalato in questa ed altre testate, una condotta del genere puo’ costituire omissione d’ atti d’ ufficio ex art 328 c.p. 
(Cassazione VI pen, n. 34535/2019)


Il professionista era stato gia’ condannato dai giudici di I grado in quanto avevano ritenuto come reato il comportamento omissivo del medico perché durante la notte questi, di turno alla guardia medica, si era intrattenuto al telefono per circa quindici minuti con l' albergatore ponendo numerose domande, talvolta vanamente ripetute, esprimendo commenti, senza accogliere l' invito dell' albergatore a recarsi urgentemente presso l' hotel per visitare i bambini che manifestavano nausea e vomito, al pari di due professori che li accompagnavano.

L' imputato - prosegue la sentenza - aveva opposto un profilo di discrezionalità tecnica nel formulare le domande per avviare una diagnosi, e stabilire se la sua presenza in albergo poteva essere indispensabile. Aveva valutato, "insindacabilmente" che i malesseri di nausea e vomito "non costituivano un' emergenza di natura oggettiva" sostenendo che l' interlocutore aveva tenuto "un tono inutilmente suggestionato ed allarmato".

Tuttavia, l' albergatore, spazientito, si era poi rivolto al servizio di emergenza del 118 che era intervenuto tempestivamente. L' intervento del servizio del 118 evidenziava “la plateale violazione degli obblighi cui era tenuto il medico di turno'". 
Il medico aveva poi sostenuto di essersi recato in secondo momento presso l' hotel per valutare di persona lo stato di salute dei bambini ma, constatando che era già intervenuto il 118, se ne era andato via (circostanza assolutamente non provata). 

La Corte d’ Appello aveva confermato la sentenza di primo grado negando anche le attenuanti generiche e la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria "poiché le condizioni economiche dell' imputato facevano ritenere che la sola pena pecuniaria avrebbe avuto scarsa efficacia e anche tenuto conto della gravità del fatto, trattandosi di delitto contro la pubblica amministrazione commesso da un pubblico ufficiale nell' esercizio delle funzioni e in danno di 'persone appartenenti a fascia debole”.

La Cassazione con sentenza 34535 del 2019 della sesta sezione penale confermava in pieno la condanna.

Commento: 

Alla base della sentenza l' articolo 328 del codice penale in cui si stabilisce che "il pubblico ufficiale o l' incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione…". 
Non conta il fatto se poi, a posteriori, si scoprisse che la visita poteva anche essere rifiutata o differita, in quanto non viene sanzionato un eventuale danno alla salute (che potrebbe semmai aggiungersi alle sanzioni) quanto la condotta del medico che, Pubblico Ufficiale, rifiuta di compiere il suo servizio.
Un principio su cui non bisogna stancarsi di insistere: nel nostro ordinamento la Negligenza non viene perdonata MAI. 
Si puo’ anche sbagliare (siamo esseri umani e l’ errore puo’ essere perdonabile) ma la negligenza non puo’ essere accettata. Quindi, soprattutto se nel corso dell’ evento si vengono a creare tensioni o conflitti con i pazienti, cercare di essere impeccabili, anche negli adempimenti formali. 
I medici finiscono nei guai piu’ raramente per motivi sanitari, molto frequentemente per comportamenti impropri o negligenti. 

Daniele Zamperini






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