Il medico apicale risponde degli errori dei sottoposti
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Argomento: Medicina Clinica





Il medico in posizione apicale deve programmare e controllare adeguatamente il lavoro dei suoi collaboratori. Se non lo fa, risponde personalmente per l'eventuale evento dannoso cagionato dai subordinati al paziente in quanto la delega non lo spoglia della sua posizione di garanzia. (Cass. 50619/2019).


I fatti: 
un paziente ricoverato nel reparto di Pneumologia per broncopolmonite decedeva in seguito a comportamenti erronei ed omissivi da parte dei medici del reparto. Il primario ospedaliero era stato sospeso dal servizio, in relazione ad una accusa provvisoria di omicidio colposo in concorso con altri. Al primario veniva contestato di non aver impartito disposizioni idonee e di non aver sorvegliato la corretta applicazione dei provvedimenti da prendere.
Risultava che in passato si fossero verificati episodi analoghi.

Il medico contestava la misura interdittiva ed eccepiva il fatto che, durante le sue (saltuarie) visite in reparto, nessuno dei sottoposti gli aveva segnalato criticita’ a carico del paziente, che lui, quindi, non aveva mai visto ne’ visitato, non essendo quindi mai coinvolto nella gestione del caso clinico.

La Cassazione pero’ sottolineava come le norme, pur consentendo  al medico in posizione apicale di  delegare ai sanitari di grado inferiore, non hanno comunque eliminato il suo potere-dovere di "dettare direttive generiche e specifiche, di vigilare e verificare l'attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura, ed infine il potere residuale di avocare a sé la gestione dei singoli pazienti".
Mancare a questi compiti appare connotare aspetti di negligenza.
La misura interdittiva veniva riconosciuta non necessaria, dalla Corte, pur restando in piedi gli altri motivi sottoposti a processo.

In conclusione, se il medico apicale svolge correttamente i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, egli non potrà mai essere chiamato a rispondere di un evento infausto causato da un medico della propria struttura. Se, invece, non lo fa, per la Cassazione sara’ responsabile in prima persona.

Daniele Zamperini






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